Il documento (“Practice Direction: Requests for interim measures (Rule 39)”) fornisce istruzioni dettagliate su come la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) gestisce le richieste di provvedimenti provvisori (misure ad interim) ai sensi dell’Articolo 39 del Regolamento della Corte. Ecco i punti principali in sintesi:
- Funzione e importanza delle misure ad interim
- Le misure ad interim servono a evitare un danno irreparabile (ad esempio, un rischio grave e imminente per la vita o l’incolumità fisica) prima che la Corte possa esaminare nel merito un ricorso.
- Sono disposte solo in circostanze eccezionali, ovvero se la mancata adozione di tali misure rischierebbe di rendere impossibile un eventuale risarcimento o ripristino della situazione (restitutio in integrum) al termine del procedimento.
- Base giuridica e vincolatività
- Ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione EDU, gli Stati contraenti devono rispettare le misure ad interim. L’inosservanza di tali misure può costituire violazione del diritto di ricorso individuale.
- Le misure sono quindi vincolanti per lo Stato interessato, e il loro scopo è garantire l’effettività dei diritti convenzionali.
- Ambito di applicazione (Regola 39)
- La Corte valuta la presenza di un rischio “imminente” di “danno irreparabile”.
- Nei casi più frequenti, riguarda situazioni di pericolo per la vita o l’integrità fisica (ad esempio, espulsioni verso Paesi a rischio di trattamenti inumani).
- Prima di adire la Corte, occorre di norma esaurire i rimedi interni che abbiano effetto sospensivo.
- Organi decisori
- Di regola, a decidere sono i “duty judges”, ossia i Vice-Presidenti delle Sezioni della Corte (nominati “giudici di turno”).
- Alcune richieste possono essere esaminate dal Presidente della Sezione, dal Presidente della Grande Camera o dal Presidente della Corte stessa, specialmente quando sono già pendenti procedimenti a livello di Camera o Grande Camera.
- In casi particolarmente complessi o rilevanti, si può ricorrere a un organo collegiale (Chamber o Grand Chamber) anche per decidere sulle misure ad interim.
- Procedura decisionale
- Ogni decisione su una richiesta di misure provvisorie (accoglimento, rigetto, sospensione dell’esame o revoca di una misura già concessa) viene notificata alle parti tramite un atto scritto e firmato dal giudice competente.
- In casi urgenti, la Corte può concedere misure con durata limitata per verificare ulteriori informazioni o per dare il tempo necessario ai tribunali nazionali di esaminare la questione.
- La Corte può chiedere a entrambe le parti di fornire informazioni aggiuntive prima di decidere, o può invitare lo Stato coinvolto a presentare osservazioni sulle circostanze denunciate.
- Se una misura è stata concessa, la parte interessata deve mantenere la Corte aggiornata su ogni cambiamento rilevante (ad esempio, un nuovo sviluppo processuale interno).
- Riesame e revoca delle misure
- Una volta adottata, la misura resta in vigore finché la Corte non la revochi o finché il procedimento non si concluda.
- Lo Stato può chiedere alla Corte di riconsiderare la decisione se emergono nuove informazioni o se la situazione cambia in modo significativo.
- Se non è più possibile contattare il ricorrente o se quest’ultimo non prosegue l’azione, la misura può essere revocata e l’applicazione archiviata.
- Requisiti di forma per la richiesta (prassi pratica)
- La richiesta va presentata di norma tramite il sito “ECHR Rule 39 Site”, per fax o via posta (non via e-mail).
- Occorre fornire: dati personali completi, Stato convenuto, documenti e prove pertinenti (sentenze nazionali, certificati medici, ecc.).
- È essenziale inviare la richiesta tempestivamente, specialmente nei casi di espulsione o estradizione.
- Chi trasmette la richiesta deve garantire di aver tentato i rimedi interni che avrebbero potuto sospendere l’azione contestata.
- Segnalazione al Comitato dei Ministri
- In caso di presunta inottemperanza da parte di uno Stato a una misura provvisoria, la Corte può informarne il Comitato dei Ministri, competente per la supervisione dell’esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte.
In conclusione, il documento chiarisce in modo dettagliato sia il quando la Corte può intervenire in via d’urgenza (Regola 39), sia come gli Stati e i ricorrenti debbano comportarsi per consentire alla Corte di valutare rapidamente e correttamente la necessità di proteggere individui da danni irreparabili.


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