[CEDU] MORABITO C. ITALIA – n. 4953/22

  • Numero di ricorso: 4953/22
  • Data della sentenza: 10/04/2025
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Articolo 3 (aspetto sostanziale) • Trattamento inumano e degradante • Prolungato mantenimento del ricorrente anziano, affetto da decadimento cognitivo, sotto il regime detentivo speciale del 41 bis
  • Link Hudoc: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242639

Fatti

Il ricorrente, G.M., nato nel 1934, è detenuto nel carcere di Opera (Milano) dopo essere stato condannato per aver avuto un ruolo di vertice in un’associazione mafiosa. Arrestato nel 2004 dopo anni da latitante, è stato subito sottoposto al regime speciale del 41 bis. Dal 2014 è detenuto a Milano Opera. G.M. è affetto da numerose patologie, tra cui ipertensione, ernia inguinale, infezioni urinarie, artropatie e un progressivo deterioramento cognitivo. Più relazioni mediche, sia carcerarie che di parte, evidenziano il peggioramento del quadro clinico, soprattutto sul piano neurologico e cognitivo. Nonostante ciò, le autorità italiane hanno prorogato ripetutamente il regime del 41 bis. Le sue istanze di revoca o attenuazione delle misure sono state rigettate, così come le domande di detenzione domiciliare per motivi di salute.

Motivazioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione limitatamente alla prosecuzione del regime 41 bis nei confronti del ricorrente, affermando che essa ha costituito un trattamento inumano e degradante. In primo luogo, la Corte ha evidenziato che l’età avanzata del ricorrente (oltre 88 anni) e la durata quasi ventennale del regime di isolamento imponevano l’obbligo per le autorità nazionali di fornire motivazioni sempre più dettagliate e convincenti per giustificare ulteriori proroghe. Tuttavia, tali motivazioni non sono state fornite in maniera adeguata. La Corte ha sottolineato che le autorità interne si sono limitate a menzionare il passato mafioso del ricorrente, il presunto mantenimento di contatti con l’organizzazione e alcuni episodi di aggressività, senza valutare criticamente se, alla luce del progressivo deterioramento cognitivo, egli fosse ancora in grado di esercitare un ruolo di rilievo o di comunicare con l’esterno in modo effettivo. Le relazioni degli esperti nominati dai tribunali italiani avevano evidenziato una demenza neurocognitiva maggiore in fase avanzata, con gravi deficit di memoria, attenzione, orientamento e capacità di concentrazione, oltre a sintomi di disorganizzazione del pensiero. Nonostante ciò, le autorità italiane hanno ignorato tali elementi, preferendo affidarsi a valutazioni generiche dei medici penitenziari, i quali spesso descrivevano il ricorrente come “lucido” o “sufficientemente orientato” senza approfondimenti clinici recenti. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano affrontato in maniera adeguata le specifiche allegazioni relative alla pericolosità attenuata del ricorrente, né abbiano considerato l’impatto negativo che l’isolamento sociale prolungato può avere su una persona affetta da decadimento cognitivo. Inoltre, il rigetto delle richieste di revoca o attenuazione delle misure non è stato accompagnato da un esame effettivo dell’evoluzione dello stato di salute psichica del detenuto e del suo impatto sulla capacità di mantenere legami con l’organizzazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che tale mancata rivalutazione concreta configurasse un difetto di giustificazione sostanziale, traducendosi in una misura applicata in modo potenzialmente arbitrario e lesiva della dignità umana. Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni detentive e la qualità dell’assistenza medica fornita in carcere, la Corte ha ritenuto che queste fossero adeguate e sufficienti, escludendo quindi una violazione dell’art. 3 sotto tale profilo.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che la proroga del regime del 41 bis nei confronti del ricorrente ha comportato un trattamento inumano e degradante in violazione dell’articolo 3 CEDU, a causa dell’assenza di motivazioni sufficientemente dettagliate e dell’omessa valutazione dell’impatto del regime speciale sulla sua salute mentale, tenuto conto dell’età avanzata e della demenza senile. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la detenzione in carcere, durante il periodo esaminato, non costituisse di per sé una violazione dell’articolo 3, in quanto le cure mediche fornite sono state giudicate adeguate.

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