[CEDU] ITALGOMME PNEUMATICI S.R.L. E ALTRI C. ITALIA – N. 36617/18 E ALTRI

  • Numero di ricorso: 36617/18, 7525/19, 19452/19, 52473/19, 55943/19, 261/20, 7991/20, 8046/20, 20062/20, 34827/20, 26376/21, 28730/21, 20133/22
  • Data della sentenza: 06/02/2025
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Ispezioni fiscali, domicilio, qualità della legge

Fatti

Tra il 2018 e il 2022, tredici ricorrenti – tra cui società italiane e un imprenditore individuale – hanno subito accessi e ispezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza presso le rispettive sedi aziendali o professionali. Le autorità hanno esaminato, copiato e in alcuni casi sequestrato documenti contabili, libri sociali, fatture e altri documenti fiscali, anche in formato elettronico. Le ispezioni si sono svolte senza autorizzazione giudiziaria, sulla base di atti amministrativi emessi dai dirigenti locali. I ricorrenti lamentano l’assenza di garanzie procedurali adeguate e l’arbitrarietà dei provvedimenti, invocando in particolare l’art. 8 della Convenzione.

Motivazioni

La Corte ha esaminato la conformità delle ispezioni all’art. 8 CEDU, stabilendo che esse costituiscono un’interferenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza, anche per soggetti giuridici. Pur riconoscendo che in ambito fiscale gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento e che le ispezioni aziendali non equivalgono a perquisizioni penali, la Corte ha valutato che il quadro normativo italiano applicabile non rispettava i requisiti di ‘qualità della legge’. In particolare, la normativa interna conferiva un potere discrezionale eccessivo alle autorità fiscali, senza prevedere condizioni dettagliate per l’adozione delle misure e senza controllo preventivo da parte di un’autorità giudiziaria o indipendente. Le autorizzazioni non richiedevano motivazione e non erano soggette a controllo giurisdizionale efficace ex post. Inoltre, non esistevano mezzi ricorsuali tempestivi per contestare le ispezioni se non dopo l’emissione di un avviso di accertamento, con possibile lesione irreparabile del diritto al rispetto del domicilio professionale. La Corte ha evidenziato come tali carenze configurino un problema sistemico. Ai sensi dell’art. 46 CEDU, ha ritenuto necessario che l’Italia modifichi la propria normativa, introducendo regole chiare sulle condizioni per accedere ai locali professionali, stabilendo garanzie adeguate e prevedendo controlli giurisdizionali effettivi e tempestivi.

Conclusioni

La Corte ha concluso che vi è stata una **violazione dell’art. 8 CEDU**, in quanto le ispezioni fiscali effettuate presso le sedi dei ricorrenti non erano previste da una legge dotata dei requisiti di accessibilità, prevedibilità e garanzie contro l’arbitrarietà. Ai sensi dell’art. 46, ha indicato allo Stato convenuto la necessità di riformare la legislazione fiscale in materia di accessi e verifiche.

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