[CEDU] TARRICONE C. ITALIA – 4312/13

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 4312/13
  • Data della sentenza: 08/02/2024
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Art. 3 – Trattamento inumano e degradante – Condizioni di detenzione e assistenza sanitaria per detenuti con disturbi psichiatrici

Fatti

Il ricorrente soffre di gravi disturbi psichiatrici diagnosticati durante vari periodi di detenzione a partire dal 1996. A seguito di episodi di autolesionismo e di un evidente deterioramento psicologico, è stato sottoposto a diversi trasferimenti tra carceri e centri di osservazione psichiatrica, ricevendo trattamenti farmacologici e, sporadicamente, consulenze specialistiche. Nonostante le sue condizioni, le richieste di sospensione della pena o di assegnazione a strutture sanitarie più adeguate sono state generalmente respinte dalle autorità italiane. La situazione è stata aggravata da frequenti trasferimenti, difficoltà di accesso a cure continuative e rifiuti del ricorrente stesso a seguire il trattamento. Il quadro clinico si è evoluto nel tempo, e le autorità sanitarie carcerarie hanno documentato sia un miglioramento che una stabilizzazione del suo stato mentale durante l’ultimo periodo di detenzione, dal 2004 al 2021, in contrasto con alcuni pareri indipendenti che suggerivano l’incompatibilità delle sue condizioni con la detenzione.

Motivazioni

La Corte ha valutato se il trattamento riservato al ricorrente fosse compatibile con gli standard previsti dall’articolo 3 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda la dignità umana e l’adeguatezza delle cure. Pur riconoscendo la vulnerabilità dei detenuti con problemi mentali, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane abbiano fornito un monitoraggio costante e un trattamento farmacologico adeguato. Le istanze nazionali hanno respinto le richieste di trasferimento o assegnazione a domicilio sulla base di valutazioni mediche interne, considerando il suo stato compatibile con il regime detentivo e dimostrando un certo miglioramento psicofisico. Pertanto, la Corte ha confermato la congruità delle decisioni dei tribunali interni, rilevando che, sebbene vi siano state carenze documentali in alcuni periodi, l’assistenza complessiva è stata ritenuta adeguata per evitare una violazione dell’articolo 3.

Conclusioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che non vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Essa ha stabilito che le autorità italiane hanno adottato le misure adeguate per garantire un trattamento compatibile con la dignità del ricorrente, nonostante i limiti riscontrati nel sistema sanitario penitenziario, e che non vi erano sufficienti elementi per dimostrare un trattamento inumano o degradante.

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