Art. 1 Protocollo 7 – Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
(b) far esaminare il suo caso;
(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.


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