1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
(b) far esaminare il suo caso;
(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

L’espulsione di un residente regolare su basi segrete e senza contromisure adeguate viola l’articolo 1 del Protocollo n. 7.