
La differenza di trattamento fiscale tra operazioni interne e transfrontaliere è giustificata dal rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea.

L’interferenza con l’attività giornalistica attraverso arresto e sequestro attrezzature senza giustificazione costituisce violazione della libertà di espressione.

Laddove il giornalista agisce in buona fede e riferisce fatti di interesse pubblico, non sussiste obbligo statale di sanzione penale per la tutela della reputazione altrui.

L’uso letale della forza da parte della polizia è giustificato se assolutamente necessario per difendere da violenza illegale e accompagnato da indagine effettiva.

La detenzione amministrativa di un manifestante deve essere misura di ultima istanza, giustificata da valutazioni individuali e proporzionate.

La condanna penale per aver indossato una visiera di plastica a una manifestazione pacifica costituisce un’interferenza non necessaria in una società democratica.

La mancata motivazione adeguata dei giudici nazionali nel valutare le doglianze di un avvocato sulla diffusione di un video da parte della polizia ha costituito una violazione dell’articolo 8.

L’espulsione di un residente regolare su basi segrete e senza contromisure adeguate viola l’articolo 1 del Protocollo n. 7.

Il rigetto della proprietà fondata su atti legittimi del 1934 e l’applicazione retroattiva della normativa sui beni nemici violano il diritto al pacifico godimento dei beni.

La confisca imposta a un socio per proventi ottenuti dalla società estinta viola l’art. 1 Prot. 1 in assenza di base legale chiara e prevedibile.