- Numero di ricorso: 44241/20
- Sezione: Seconda Sezione
- Data della sentenza: 20/05/2025
- Stato Convenuto: Germania
- Oggetto: Condanna penale del ricorrente per aver indossato una visiera di plastica durante una manifestazione pacifica, in violazione del divieto nazionale di portare ‘armi protettive’ nelle assemblee pubbliche all’aperto
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243184
Fatti
Il sig. Russ, cittadino tedesco e attivista, ha partecipato a una manifestazione pacifica il 18 marzo 2015 a Francoforte, organizzata in occasione dell’inaugurazione della sede della BCE. Indossava una visiera di plastica trasparente con l’iscrizione ‘smash capitalism’, senza ricevere contestazioni immediate da parte della polizia. Tuttavia, successivamente fu condannato penalmente per aver violato il divieto di portare ‘armi protettive’ durante assemblee pubbliche, con una multa di 10 rate giornaliere da 30 euro.
Motivazioni
Il ricorrente ha invocato l’articolo 11 (letta alla luce dell’articolo 10), sostenendo che la sua condanna penale aveva violato il suo diritto alla libertà di riunione pacifica e d’espressione. La Corte ha riconosciuto che il divieto nazionale sulle armi protettive perseguiva fini legittimi (ordine pubblico, prevenzione dei disordini), ma ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano valutato adeguatamente la proporzionalità della misura. La visiera del ricorrente era di semplice costruzione e non è stato dimostrato che rappresentasse una minaccia concreta. I tribunali nazionali non hanno considerato né la possibilità di un’esenzione prevista dalla legge tedesca né se fosse possibile raggiungere lo stesso scopo attraverso misure meno severe (es. un semplice ordine di rimozione). La Corte ha ritenuto che la condanna penale, pur di lieve entità, costituisse un’ingerenza sproporzionata non necessaria in una società democratica. Ha quindi constatato la violazione dell’articolo 11, mentre ha dichiarato irricevibile il motivo ex articolo 7 (legalità penale) e ha rigettato la violazione autonoma dell’articolo 10.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 11 della Convenzione, in quanto la condanna del ricorrente per aver indossato una visiera di plastica durante una manifestazione pacifica non era giustificata da motivi sufficienti e non era necessaria in una società democratica. Ha riconosciuto che la constatazione della violazione costituiva una soddisfazione sufficiente per il danno morale subito e ha riconosciuto 7.305,35 euro per le spese sostenute a livello interno.


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