[CEDU] – AVAGYAN c. RUSSIA – n. 36911/20

  • Numero di ricorso: 36911/20
  • Sezione: Terza Sezione
  • Data della sentenza: 29/04/2025
  • Stato Convenuto: Russia
  • Oggetto: Libertà di espressione – condanna per diffusione intenzionale di “informazioni non veritiere” su COVID-19 su Instagram
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242859

Fatti

M.A.A., cittadina russa residente a Krasnodar e titolare di un piccolo salone di bellezza, ha pubblicato nel maggio 2020 su Instagram, con circa 2.600 follower, commenti in cui metteva in dubbio l’esistenza di casi di COVID-19 nella sua regione, criticando la mancanza di trasparenza del governo. È stata successivamente condannata per diffusione deliberata di informazioni non veritiere ai sensi dell’articolo 13.15(9) del Codice delle infrazioni amministrative e multata per 30.000 rubli (circa 390 euro). L’appello è stato respinto senza un riesame approfondito.

Motivazioni

La Corte ha rilevato che la condanna dell’interessata ha costituito un’interferenza con il suo diritto alla libertà di espressione, priva di motivazioni pertinenti e sufficienti. Pur riconoscendo la legittimità dell’obiettivo di protezione della salute pubblica in contesto pandemico, ha sottolineato che i tribunali interni non hanno dimostrato che la ricorrente avesse intenzionalmente diffuso informazioni false. La Corte ha evidenziato che i commenti riguardavano questioni di interesse pubblico – la trasparenza e la gestione dell’informazione da parte delle autorità – e che la ricorrente non era una giornalista ma una cittadina privata, i cui post avevano avuto diffusione limitata e scarsa interazione. L’assenza di un’autorità di accusa nel procedimento amministrativo ha aggravato la carenza strutturale del processo, con il giudice che ha assunto impropriamente il ruolo accusatorio. Inoltre, la Corte ha rilevato che l’applicazione dell’articolo 13.15(9) ha avuto un effetto dissuasivo sproporzionato sulla libertà di espressione, considerando anche il peso economico della sanzione per una piccola imprenditrice durante la pandemia. Ha quindi ritenuto che la misura non fosse “necessaria in una società democratica”. È stata inoltre accertata una violazione dell’articolo 6 § 1 per l’assenza di un contraddittorio effettivo, a causa della mancanza di una parte accusatoria.

Conclusioni

La Corte ha constatato la violazione dell’articolo 10 per ingiustificata interferenza nella libertà di espressione e la violazione dell’articolo 6 § 1 per assenza di imparzialità processuale. Ha condannato la Russia al pagamento di 350 euro per danno patrimoniale, 10.000 euro per danno morale e 2.008 euro per spese legali.

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