- Numero di ricorso: 23369/16
- Sezione: Terza Sezione
- Data della sentenza: 29/04/2025
- Stato Convenuto: Albania
- Oggetto: Processo equo – Difesa personale – Processo e condanna in contumacia per omicidio e tentato omicidio – Esame dei testimoni
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242856
Fatti
K.J., cittadino albanese, è stato condannato in contumacia nel 2003 all’ergastolo per l’omicidio di un funzionario di polizia e il tentato omicidio di un altro agente, connessi a un presunto movente di vendetta familiare. Il processo si è svolto in sua assenza, mentre si trovava detenuto in Spagna in attesa di estradizione. Un legale nominato dalla famiglia lo ha rappresentato al processo. Dopo essere stato estradato in Albania nel 2008, K.J. ha chiesto la riapertura dei termini per impugnare la condanna e una nuova valutazione delle prove testimoniali. I tribunali interni hanno respinto la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo che fosse sufficiente la presenza dell’avvocato. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso senza motivazione specifica.
Motivazioni
La Corte ha esaminato le doglianze del ricorrente alla luce degli articoli 6 §§ 1 e 3, lettere (c) e (d). In primo luogo, ha valutato la legittimità della condanna pronunciata in contumacia. Ha osservato che, sebbene il ricorrente fosse stato rappresentato da un avvocato nominato dalla famiglia, ciò non equivaleva a un’effettiva rinuncia alla partecipazione al processo, né era dimostrato che egli fosse stato debitamente informato dei procedimenti. Il successivo riconoscimento del diritto a impugnare la sentenza da parte della Corte Suprema ha offerto l’opportunità di una revisione, ma non ha sanato le carenze originarie. In secondo luogo, la Corte ha analizzato l’impossibilità per il ricorrente di controesaminare due testimoni chiave dell’accusa (B.H. e R.B.), i cui racconti, resi solo in fase istruttoria e letti in aula, riferivano presunte confessioni da parte del ricorrente, in circostanze e luoghi inconciliabili (rispettivamente in Grecia e in Albania nello stesso giorno). Sebbene le autorità nazionali abbiano tentato senza successo di rintracciare i testimoni, la Corte ha ritenuto che il loro contributo fosse decisivo almeno per la condanna relativa al tentato omicidio, in assenza di fattori compensativi sufficienti a neutralizzare lo svantaggio per la difesa. Per quanto concerne invece la condanna per l’omicidio, la Corte ha riconosciuto che le deposizioni degli stessi testimoni non avevano avuto carattere determinante, essendo supportate da altre fonti probatorie, tra cui testimoni oculari e prove forensi. Infine, la Corte ha respinto la doglianza relativa alla motivazione della decisione della Corte Suprema del 2015, ritenendola sintetica ma sufficiente e conforme alla giurisprudenza consolidata (García Ruiz c. Spagna, Moreira Ferreira c. Portogallo). Quanto alla durata del procedimento, estesa su più di otto anni e quattro livelli di giudizio, essa è stata ritenuta giustificata in relazione alla complessità del caso e alla condotta processuale del ricorrente stesso, che ha contribuito ai ritardi con la tardiva presentazione dei ricorsi costituzionali.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 (c) e (d) per quanto riguarda la condanna per tentato omicidio, in quanto fondata su testimonianze decisive rese in assenza del ricorrente e mai sottoposte a controesame. Nessuna violazione è stata invece rilevata in relazione alla condanna per omicidio, essendo state presenti adeguate garanzie procedurali e prove corroboranti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla durata del procedimento e alla motivazione delle sentenze interne.


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