• Numero di ricorso: 39631/20
  • Sezione: Seconda Sezione
  • Data della sentenza: 29/04/2025
  • Stato Convenuto: Turchia
  • Oggetto: Libertà di ricevere informazioni – Rifiuto proporzionato da parte delle autorità carcerarie di consegnare stampe da internet a un detenuto
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242860

Fatti

A.T., condannato per appartenenza a un’organizzazione terroristica, era detenuto presso il carcere di Kocaeli. Due lettere inviategli rispettivamente dalla sorella e dalla moglie contenevano decine di pagine stampate da internet, tra cui materiale per la riabilitazione fisioterapica e appunti di un corso a distanza in gestione immobiliare. Le autorità carcerarie rifiutarono la consegna dei documenti per motivi legati alla sicurezza e all’impossibilità di verificare l’origine e i contenuti delle stampe. Un giudice locale accolse il ricorso relativo alla prima lettera, consentendo la consegna. Per la seconda lettera, però, il ricorso fu respinto. Anche la Corte costituzionale dichiarò il reclamo manifestamente infondato.

Motivazioni

La Corte ha confermato che vi è stata un’interferenza nel diritto del ricorrente a ricevere informazioni ai sensi dell’art. 10 della Convenzione. Tuttavia, ha ritenuto che tale interferenza fosse ‘prevista dalla legge’, perseguisse finalità legittime (sicurezza, ordine pubblico e prevenzione del crimine) e fosse proporzionata. Il rifiuto non fu basato su un esame del contenuto, ma su un criterio generale relativo al formato dei documenti (stampe da internet e fotocopie). La Corte ha dato rilievo alla giurisprudenza della Corte costituzionale turca, che aveva sottolineato i rischi legati alla mole di materiali da esaminare, la difficoltà di verifica preventiva dei contenuti, l’assenza di garanzie editoriali e i problemi operativi per l’amministrazione penitenziaria. Inoltre, ha sottolineato che i detenuti potevano comunque accedere a pubblicazioni ufficiali tramite biblioteca, testi scolastici, o riceverli in occasione di donazioni. Pur riconoscendo che la normativa non regolava esplicitamente le stampe da internet, la Corte ha ritenuto che l’approccio della Corte costituzionale turca – che aveva effettuato un bilanciamento tra l’interesse individuale e le esigenze di sicurezza – non eccedesse il margine di apprezzamento concesso agli Stati. Ha ritenuto ragionevole che le autorità regolamentassero le modalità di accesso dei detenuti a materiale stampato o fotocopiato per garantire il buon funzionamento dei servizi carcerari. Nonostante l’opinione dissenziente di tre giudici, secondo i quali la misura era eccessivamente generalizzata e priva di base legale esplicita, la maggioranza ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’articolo 10.

Conclusioni

Con decisione a maggioranza (4 voti contro 3), la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso relativo alla seconda lettera, ma ha concluso per la non violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Il ricorso relativo alla prima lettera è stato dichiarato irricevibile per perdita della qualità di vittima.

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