- Numero di ricorso: 59/17
- Data della sentenza: 23/04/2024
- Stato Convenuto: Turchia
- Oggetto: Immunità diplomatica, Giudice internazionale, Arresto e detenzione preventiva, Perquisizioni
Fatti
Il ricorrente, A.S.A., giudice del Meccanismo internazionale residuale per i tribunali penali delle Nazioni Unite, è stato arrestato e detenuto in Turchia nel 2016 con l’accusa di terrorismo. Nonostante l’immunità diplomatica di cui godeva in base all’articolo 29 dello Statuto del Meccanismo, le autorità turche hanno avviato un procedimento penale contro di lui, effettuando anche perquisizioni domiciliari e personali. Il ricorrente ha lamentato la violazione dei suoi diritti alla libertà e sicurezza (articolo 5 CEDU) e al rispetto della vita privata e domiciliare (articolo 8 CEDU).
Motivazioni
La Corte ha stabilito che l’arresto e la detenzione preventiva del ricorrente non erano conformi alla legge, in quanto effettuati in violazione dell’immunità diplomatica di cui godeva come giudice del Meccanismo. La Corte ha richiamato l’articolo 29 dello Statuto del Meccanismo, che garantisce ai giudici le stesse immunità dei diplomatici quando sono impegnati in attività del Meccanismo, e ha evidenziato che l’interpretazione restrittiva dell’immunità da parte delle autorità turche non era prevedibile né conforme al principio di legalità. La Corte ha inoltre rilevato che il ritardo con cui i tribunali interni hanno affrontato la questione dell’immunità del ricorrente ha reso di fatto inutile la protezione offerta da tale immunità. Per quanto riguarda l’articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che le perquisizioni domiciliari e personali del ricorrente, effettuate senza il rispetto dell’immunità diplomatica e senza una valida base legale, hanno violato il suo diritto al rispetto della vita privata e domiciliare. La Corte ha sottolineato che il domicilio del ricorrente, da cui svolgeva le sue funzioni per il Meccanismo in remoto, doveva essere considerato alla stregua di un ufficio e, pertanto, beneficiare di una maggiore protezione.
Conclusioni
La Corte ha concluso che c’è stata una violazione dell’articolo 5 § 1 CEDU, in quanto l’arresto e la detenzione preventiva del ricorrente non erano conformi a una procedura prescritta dalla legge a causa della violazione dell’immunità diplomatica. La Corte ha anche concluso che c’è stata una violazione dell’articolo 8 CEDU, poiché le perquisizioni domiciliari e personali del ricorrente sono state effettuate in violazione della sua immunità diplomatica e del suo diritto al rispetto della vita privata e domiciliare. La Corte ha stabilito che la Turchia deve risarcire il ricorrente per i danni morali subiti.


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