• Numero di ricorso: 7189/21
  • Data della sentenza: 09/04/2024
  • Stato Convenuto: Francia
  • Oggetto: Cambiamento climatico, Ambiente, Diritto alla vita, Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Fatti

Il ricorrente, Damien Carême, ex sindaco di Grande-Synthe e membro del Parlamento europeo, ha lamentato che la Francia non abbia preso misure sufficienti per prevenire il cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda il rischio di inondazioni nella sua ex municipalità. Ha sostenuto che questa inazione violava il suo diritto alla vita (articolo 2 della CEDU) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU).

Motivazioni

La Grande Camera ha esaminato se il ricorrente avesse lo status di vittima ai sensi dell’articolo 34 della CEDU. Ha richiamato i principi generali sullo status di vittima delle persone fisiche in relazione ai reclami ai sensi degli articoli 2 e 8 della CEDU riguardanti il cambiamento climatico, stabiliti nel caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera. In particolare, ha evidenziato che il rischio relativo al cambiamento climatico che colpisce il ricorrente, come affermato dal Conseil d’État, era ipotetico. Inoltre, ha sottolineato che il ricorrente, dopo essere diventato membro del Parlamento europeo nel maggio 2019, si era trasferito a Bruxelles e non possedeva né affittava più alcuna proprietà a Grande-Synthe. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato una vittima ai sensi dell’articolo 34 della CEDU per quanto riguarda i rischi legati al cambiamento climatico che minacciavano la sua ex municipalità. La Corte ha inoltre stabilito che il ricorrente non aveva il diritto di presentare ricorso alla Corte o di sporgere denuncia per conto del comune di Grande-Synthe, in quanto le autorità decentrate che esercitano funzioni pubbliche sono considerate organizzazioni governative che non hanno la facoltà di presentare ricorso alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della CEDU. Infine, la Corte ha ritenuto che la questione dell’asma del ricorrente, sollevata per la prima volta nelle sue osservazioni alla Grande Camera del 17 novembre 2022, costituisse una nuova e distinta denuncia e pertanto non potesse essere considerata uno sviluppo della denuncia originaria del ricorrente.

Conclusioni

La Grande Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto incompatibile ratione personae con le disposizioni della CEDU ai sensi dell’articolo 35 § 3. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse lo status di vittima ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, in quanto non aveva dimostrato di essere personalmente e direttamente colpito dagli effetti del cambiamento climatico nella sua ex municipalità.

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