- Numero di ricorso: 39371/20
- Data della sentenza: 09/04/2024
- Stato Convenuto: Portogallo e 32 altri Stati
- Oggetto: Cambiamento climatico, Giurisdizione, Risorse nazionali, Effetti transfrontalieri, Vittime
Fatti
Sei cittadini portoghesi, tra cui alcuni minorenni, hanno presentato ricorso alla Corte EDU contro il Portogallo e altri 32 Stati, lamentando che gli impatti attuali e futuri del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore e gli incendi boschivi, violano i loro diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita (articolo 2 CEDU), il divieto di trattamenti inumani e degradanti (articolo 3 CEDU) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 CEDU).
Motivazioni
La Corte ha affrontato la questione della giurisdizione degli Stati in relazione agli effetti negativi del cambiamento climatico, distinguendo tra giurisdizione territoriale e extraterritoriale. La Corte ha riconosciuto che il Portogallo, in quanto Stato di residenza dei ricorrenti, ha giurisdizione territoriale e deve rispondere di eventuali violazioni dei diritti della Convenzione. Per quanto riguarda gli altri Stati convenuti, la Corte ha esaminato se sussistessero le condizioni per stabilire una giurisdizione extraterritoriale, alla luce dei principi della sua giurisprudenza. La Corte ha osservato che il cambiamento climatico è un fenomeno globale che richiede un’azione collettiva da parte degli Stati e che ogni Stato ha la responsabilità di adottare misure per affrontare il cambiamento climatico. Tuttavia, la Corte ha concluso che questi elementi non sono sufficienti per estendere la giurisdizione extraterritoriale degli Stati convenuti. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non hanno esperito i ricorsi interni disponibili in Portogallo, in violazione del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni. La Corte ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso contro il Portogallo e gli altri Stati convenuti.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che gli Stati convenuti, ad eccezione del Portogallo, esercitino una giurisdizione nei loro confronti. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non hanno esperito i ricorsi interni disponibili in Portogallo, in violazione del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni. La Corte ha quindi concluso che non vi è stata violazione della CEDU da parte degli Stati convenuti.


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