- Numero di ricorso: 53600/20
- Data della sentenza: 9 aprile 2024
- Stato Convenuto: Svizzera
- Oggetto: Cambiamento climatico – Obblighi positivi dello Stato – Vita privata e familiare – Accesso alla giustizia
Fatti
Il caso riguarda l’associazione di anziane donne svizzere, denominata Verein Klimaseniorinnen Schweiz, insieme ad altre ricorrenti, che hanno sostenuto che il governo svizzero non abbia adottato misure sufficienti per combattere il cambiamento climatico, violando i loro diritti alla vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione). Le ricorrenti hanno sottolineato che, a causa delle loro condizioni di salute e dell’età avanzata, sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico, in particolare all’aumento delle temperature. L’associazione si è fatta portavoce delle istanze di una categoria di persone ritenute particolarmente colpite dagli effetti del cambiamento climatico, mirando a far riconoscere che il governo svizzero ha l’obbligo di proteggere i diritti umani dalla minaccia posta dalle condizioni ambientali. Il ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo che le corti svizzere, incluso il Tribunale amministrativo federale e la Corte suprema federale, avevano respinto la causa ritenendo che né l’associazione né le singole ricorrenti avessero dimostrato un legame sufficientemente diretto con i danni causati dal cambiamento climatico per poter rivendicare lo status di vittime. In particolare, le corti nazionali avevano argomentato che le misure adottate dallo Stato in materia di politica climatica non fossero sufficientemente specifiche per incidere in modo diretto sulla vita delle ricorrenti. Inoltre, il Tribunale amministrativo federale aveva sostenuto che il fenomeno del cambiamento climatico fosse una questione globale che non poteva essere affrontata adeguatamente solo a livello nazionale, ma richiedeva un coordinamento internazionale. Tuttavia, l’associazione ricorrente ha insistito sul fatto che l’inazione dello Stato svizzero costituiva una violazione dei diritti fondamentali, chiedendo alla Corte di riconoscere la rilevanza del fenomeno climatico nel contesto della protezione dei diritti umani.
Motivazioni
La Corte ha esaminato approfonditamente la questione della legittimazione attiva dell’associazione e delle singole ricorrenti, distinguendo tra lo status di vittima individuale e la rappresentanza collettiva in un contesto di cambiamento climatico. Le singole ricorrenti non hanno soddisfatto la soglia richiesta per dimostrare un danno personale diretto legato al cambiamento climatico, considerato dalla Corte come una questione che richiede un onere probatorio particolarmente elevato. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che l’associazione Verein Klimaseniorinnen Schweiz, in rappresentanza dei suoi membri, aveva i requisiti per agire in giudizio. Questo riconoscimento si basa sull’importanza della protezione collettiva dei diritti in un contesto di fenomeni intergenerazionali come il cambiamento climatico. La Corte ha poi considerato le obbligazioni positive dello Stato svizzero ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che impone agli Stati di adottare misure adeguate per proteggere la vita privata e familiare dalle minacce significative, tra cui i rischi legati al cambiamento climatico. La Corte ha affermato che il cambiamento climatico è un fenomeno che può influire negativamente sulla salute e sul benessere delle persone, inclusi i diritti garantiti dall’articolo 8. A tal proposito, la Corte ha sviluppato un approccio giuridico innovativo che tiene conto dell’urgenza della questione climatica e della necessità di bilanciare i diritti individuali con gli obblighi dello Stato di agire tempestivamente e in modo coerente per limitare le emissioni di gas serra e mitigarne gli effetti. La Corte ha evidenziato che la Svizzera non aveva agito in modo sufficientemente rapido e coerente per implementare le misure necessarie al contenimento del cambiamento climatico, superando così il margine di apprezzamento normalmente concesso agli Stati in questa materia. Inoltre, è stato sottolineato che le corti nazionali avevano trascurato di affrontare seriamente i meriti della questione e di considerare le prove scientifiche presentate dalle ricorrenti. Questo ha comportato una violazione del diritto di accesso alla giustizia ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato che lo Stato svizzero aveva violato l’articolo 8 della Convenzione per non aver adottato misure sufficienti a combattere il cambiamento climatico. Inoltre, ha rilevato una violazione dell’articolo 6 § 1, in quanto le corti nazionali non avevano esaminato adeguatamente la questione del cambiamento climatico né avevano fornito motivazioni convincenti per la mancata considerazione delle argomentazioni delle ricorrenti. La Corte ha chiesto allo Stato convenuto di adottare misure generali per garantire il rispetto dei diritti delle ricorrenti in futuro, lasciando al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il compito di monitorare l’implementazione delle misure richieste.


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