- Numero di ricorso: 44002/22
- Data della sentenza: 13/06/2024
- Stato Convenuto: Danimarca
- Oggetto: Accattonaggio, Divieto di accattonaggio, Diritto al rispetto della vita privata, Libertà di espressione
Fatti
Il ricorrente, S.I.D., è stato condannato per accattonaggio in una strada pedonale di Copenaghen. Poiché era già stato condannato in passato per lo stesso reato, è stato condannato a 20 giorni di reclusione. Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 8 e 10 della CEDU.
Motivazioni
La Corte ha esaminato se il diritto di chiedere l’elemosina rientrasse nella tutela dell’articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha richiamato il caso Lăcătuş c. Svizzera, in cui aveva stabilito che il divieto assoluto di accattonaggio, in mancanza di altre forme di sostegno, poteva compromettere la dignità umana. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che la situazione economica e sociale del ricorrente deve essere valutata caso per caso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non si trovasse in una situazione di estrema vulnerabilità tale da giustificare l’accattonaggio come unica forma di sostentamento. Il ricorrente, infatti, poteva contare su altri mezzi di sussistenza e avrebbe potuto richiedere assistenza pubblica. La Corte ha quindi concluso che l’articolo 8 non era applicabile al caso di specie. Per quanto riguarda l’articolo 10, che tutela la libertà di espressione, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato, in quanto il divieto di accattonaggio non ha impedito al ricorrente di esprimere le proprie opinioni o di comunicare con altre persone.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto l’articolo 8 della CEDU non è applicabile al caso di specie e il ricorso basato sull’articolo 10 è manifestamente infondato.


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