Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 27958/16
  • Data della sentenza: 08/10/2024
  • Stato Convenuto: Serbia
  • Oggetto: Art. 8 – Vita privata – Diffamazione – Art. 6 – Tempo ragionevole – Diritto al giusto processo

Fatti

Il caso concerne la ricorrente, Biljana Kajganić, un’avvocata serba che ha intentato una causa per diffamazione a causa di un articolo pubblicato nel 2004 su una rivista serba, Vreme. L’articolo riportava accuse che la ricorrente avrebbe manipolato il sistema giudiziario per ottenere per il suo cliente lo status di testimone collaboratore in un caso legato all’assassinio del primo ministro serbo, in cambio di una testimonianza falsa. Durante il processo di diffamazione, la ricorrente contestò la veridicità delle informazioni, sostenendo che queste avevano leso la sua reputazione professionale e personale. L’articolo era basato su fonti anonime e includeva affermazioni non verificate. I tribunali nazionali, sia in primo grado che in appello, esaminarono il caso e alla fine respinsero la richiesta della ricorrente, sostenendo che il diritto alla libertà di espressione prevaleva sull’interesse della stessa a proteggere la propria reputazione, ritenendo che il pubblico avesse un interesse legittimo a conoscere le vicende legate ai procedimenti penali di alto profilo, soprattutto quelli che coinvolgono figure pubbliche o situazioni di interesse pubblico. La Corte Costituzionale serba confermò la decisione delle corti inferiori, ritenendo che la libertà di stampa e l’interesse pubblico prevalessero sui diritti della ricorrente, e rigettò anche le sue lamentele riguardanti la durata eccessiva dei procedimenti. Successivamente, la ricorrente si rivolse alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che le autorità nazionali non avessero tutelato adeguatamente il suo diritto alla vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e che vi fosse stata una violazione del suo diritto a un processo entro un tempo ragionevole ai sensi dell’articolo 6.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha valutato se le autorità nazionali abbiano bilanciato correttamente i diritti della ricorrente alla tutela della reputazione con il diritto alla libertà di espressione della rivista e del giornalista autore dell’articolo, che include il diritto a mantenere l’anonimato delle proprie fonti. La Corte ha riscontrato che l’articolo trattava questioni di rilevante interesse pubblico legate all’assassinio di una figura di spicco del governo serbo e alla possibilità di collusioni tra autorità statali e criminalità organizzata. Pur riconoscendo che la ricorrente non era una figura pubblica, la Corte ha rilevato che la stessa aveva accettato il rischio di esposizione mediatica nel suo ruolo di avvocato difensore in un caso di alto profilo. La Corte ha sottolineato che le autorità nazionali avevano cercato un giusto equilibrio, consentendo alla ricorrente di pubblicare una smentita. Inoltre, la Corte ha considerato che le decisioni nazionali avevano rispettato le linee guida della giurisprudenza consolidata sulla tutela delle fonti giornalistiche e il diritto del pubblico a essere informato su procedimenti di interesse generale. In relazione alla durata del processo, la Corte ha ritenuto che i ritardi accumulati fossero eccessivi, considerando che i procedimenti erano durati più di sette anni e mezzo, e che le giustificazioni addotte dal Governo serbo non fossero sufficienti a spiegare il prolungamento. Pertanto, la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per il mancato rispetto del termine ragionevole.

Conclusioni

La Corte ha concluso che non vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, poiché le autorità nazionali hanno equilibrato adeguatamente i diritti della ricorrente con il diritto alla libertà di espressione. Tuttavia, la Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 6 § 1 a causa della durata eccessiva dei procedimenti nazionali. La Serbia è stata condannata a versare alla ricorrente un risarcimento di 2.100 euro per danno morale, oltre agli interessi legali.

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