- Numero di ricorso: 10870/15
- Sezione: Quinta Sezione
- Data della sentenza: 22/05/2025
- Stato Convenuto: Repubblica di Moldova
- Oggetto: Vita privata – Mancata condanna di un giornalista per dichiarazioni reputate diffamatorie da un giudice
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243187
Fatti
Il ricorrente, I.I., era giudice presso la Corte d’appello di Chisinau. Il 27 marzo 2013 fu ripreso da un giornalista mentre riceveva una busta da una donna e consegnava un foglio simile a una banconota. Il video, commentato in diretta dal giornalista con insinuazioni di corruzione, fu pubblicato su YouTube e poi riproposto in TV. Più tardi emerse che la donna era la cognata del ricorrente e che l’incontro riguardava un rimborso fiscale. Il giudice denunciò l’accaduto chiedendo sanzioni per diffamazione. I tribunali moldavi assolsero il giornalista, ritenendo che agì in buona fede e non vi fosse dolo nella diffusione del video.
Motivazioni
La Corte ha analizzato il caso sotto il profilo dell’articolo 8, in merito alla tutela della reputazione personale. Ha riconosciuto che il video e i commenti potevano ledere la reputazione del ricorrente e che vi è una responsabilità positiva dello Stato nel garantire la protezione della vita privata. Tuttavia, ha ritenuto che i tribunali nazionali abbiano correttamente bilanciato i diritti in conflitto: da un lato, la libertà di espressione del giornalista su un tema di pubblico interesse, dall’altro, la tutela della reputazione del giudice. I tribunali hanno accertato che il giornalista non ha affermato come certo il fatto corruttivo, ma ha espresso dubbi e ipotesi. Inoltre, una volta conosciuta la versione del giudice, ha aggiornato le informazioni. La scelta del ricorrente di agire in sede penale ha implicato uno standard probatorio più elevato, e non è stato dimostrato il dolo nella diffusione delle informazioni. La Corte ha concluso che lo Stato ha adempiuto ai propri obblighi positivi e non vi è stata violazione della Convenzione.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato all’unanimità il ricorso ammissibile e ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione, ritenendo che lo Stato convenuto abbia garantito un equilibrio adeguato tra i diritti contrapposti in gioco.


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