- Numero di ricorso: 16111/19, 4737/21
- Data della sentenza: 27/03/2025
- Stato Convenuto: Ucraina
- Oggetto: Articolo 8 – Vita privata – Interferenza illegittima con l’esercizio delle funzioni giudiziarie della ricorrente in seguito a riforma legislativa; Articolo 6 §1 (civile) – Impossibilità di contestare la cessazione delle funzioni giudiziarie, con conseguente restrizione sproporzionata al diritto di accesso a un tribunale
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242440
Fatti
S.V.G., giudice della Corte Amministrativa Suprema (HAC) in Ucraina dal 2008, è stata coinvolta in una riforma giudiziaria del 2016 che ha abolito la HAC. Dopo aver partecipato senza successo a due concorsi per essere riassegnata nella nuova Corte Suprema (SC), ha mantenuto lo status formale di giudice ma senza poter esercitare le funzioni giudiziarie. Malgrado la sua idoneità fosse stata riconosciuta in uno dei concorsi, non è mai stata trasferita ad altro tribunale. Dal 2018 al 2024 ha continuato a ricevere salario e benefici, ma senza poter svolgere alcuna attività giurisdizionale, fino al suo pensionamento anticipato nel febbraio 2024.
Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la situazione della ricorrente costituisse una interferenza nella sua vita privata (Art. 8), in quanto è stata esclusa de facto dall’esercizio delle sue funzioni giudiziarie per sei anni, nonostante avesse superato una valutazione di idoneità. L’assenza di un trasferimento a un’altra corte, nonostante l’obbligo giuridico interno di garantire una nuova assegnazione in casi di riorganizzazione, ha compromesso il principio dell’inamovibilità dei giudici. La Corte ha evidenziato che le autorità nazionali non hanno agito per risolvere la sua posizione tra il 2017 e il 2023, periodo durante il quale non ha potuto esercitare la sua professione, senza alcuna responsabilità da parte sua. Ha anche rilevato che la ricorrente non aveva a disposizione un rimedio efficace per contestare l’inerzia delle autorità competenti. Inoltre, sotto il profilo dell’articolo 6 §1, la Corte ha stabilito che la ricorrente non ha potuto accedere a un tribunale per contestare la sua esclusione dalle funzioni, contravvenendo al suo diritto di accesso a un giudice. L’esclusione non è risultata giustificata né proporzionata, pur in un contesto di riforma strutturale della giustizia.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 per l’interferenza ingiustificata nella vita privata della ricorrente e la violazione dell’articolo 6 §1 per l’assenza di accesso a un tribunale. Ha riconosciuto 5.000 euro per danno non patrimoniale e 3.000 euro per le spese legali. Non ha ritenuto necessario esaminare ulteriori doglianze.


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