• Numero di ricorso: 84568/17
  • Data della sentenza: 27/03/2025
  • Stato Convenuto: Ucraina
  • Oggetto: Articolo 1 Protocollo 1 – Obblighi positivi – Godimento pacifico dei beni – Rigetto dell’azione di sfratto della ricorrente contro i figli adulti e le loro famiglie, la cui condotta le ha impedito di vivere in una casa di sua proprietà – Mancata valutazione non arbitraria della controversia da parte delle autorità nazionali; Articolo 8 – Obblighi positivi – Rispetto del domicilio
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242436

Fatti

M.V.B., nata nel 1948 e residente a Kyiv, è proprietaria di una casa a Bucha, ereditata nel 1997. Dopo aver permesso temporaneamente ai suoi figli e alle rispettive famiglie di vivere nella casa, M.V.B. ha denunciato un progressivo deterioramento della convivenza, culminato in minacce, limitazioni fisiche nell’accesso alla casa e modifiche non autorizzate. Dal 2010 ha sporto numerose denunce alla polizia e nel 2016 ha avviato un procedimento civile per ottenere lo sfratto dei figli e il trasferimento nella casa da parte loro. I tribunali ucraini hanno respinto le sue richieste, sostenendo che i familiari godevano di diritti abitativi paritari e non sussistevano i presupposti per lo sfratto. La ricorrente ha successivamente promosso un nuovo procedimento basato sul codice civile, ancora pendente.

Motivazioni

La Corte ha esaminato il caso alla luce degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 8 della Convenzione. In primo luogo, ha rilevato che la controversia tra la ricorrente e i suoi familiari, sebbene tra soggetti privati, richiedeva l’intervento efficace delle autorità giudiziarie per proteggere i suoi diritti di proprietà. I giudici nazionali hanno applicato esclusivamente il Codice Abitativo del 1983, ignorando gli articoli del Codice Civile invocati dalla ricorrente, in violazione delle linee guida espresse dalla Corte Suprema ucraina, secondo cui la normativa più recente e coerente con le condizioni attuali è quella civile. Inoltre, la decisione dei tribunali si è basata su un’interpretazione restrittiva dei requisiti per lo sfratto, ritenendo assente una condotta “sistematica” da parte dei figli, nonostante le ripetute denunce e i provvedimenti amministrativi avviati. La Corte ha ritenuto irragionevole tale approccio, osservando che i tribunali hanno imposto un onere eccessivo alla ricorrente, ignorando anche la sua vulnerabilità personale come donna anziana. Ai sensi dell’art. 8, la Corte ha confermato che la casa a Bucha costituiva il “domicilio” della ricorrente e che l’assenza di tutela da parte delle autorità ha compromesso il rispetto della sua vita privata e domestica. In entrambi i casi, la Corte ha riscontrato che la gestione giudiziaria interna non ha garantito un bilanciamento equo tra gli interessi in gioco, né un’applicazione conforme della legge interna, risultando dunque arbitraria e sproporzionata.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 8 della Convenzione, ritenendo che lo Stato ucraino non abbia rispettato i propri obblighi positivi nella protezione del diritto della ricorrente a godere pacificamente dei suoi beni e del suo domicilio. La Corte ha condannato l’Ucraina al pagamento di 5.900 euro per danno non patrimoniale e 2.600 euro per spese legali. Ha inoltre rigettato l’eccezione preliminare del Governo circa la mancata esaurita sperimentazione dei rimedi interni, ritenendo i ricorsi già intrapresi dalla ricorrente adeguati.

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