[CEDU] DROZDYK E MIKULA C. UCRAINA – 27849/15 e 33358/15

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 27849/15 e 33358/15
  • Data della sentenza: 24/10/2024
  • Stato Convenuto: Ucraina
  • Oggetto: Rispetto dei beni – Invalidazione del titolo di proprietà – Art. 1 Protocollo n. 1

Fatti

Le ricorrenti, signore Drozdyk e Mikula, hanno ottenuto titoli di proprietà su terreni nelle vicinanze di linee ferroviarie ucraine. Anni dopo aver esercitato i loro diritti senza restrizioni, i loro titoli sono stati invalidati dalle autorità ferroviarie, che sostenevano che tali terreni rientrassero in zone di protezione ferroviaria e non avrebbero mai dovuto essere privatizzati. Nel 2014, le ferrovie hanno avviato azioni legali per invalidare le loro proprietà, e, nonostante le ricorrenti abbiano ottenuto sentenze favorevoli in appello, la Corte Suprema ucraina ha confermato l’invalidazione dei loro titoli. Le ricorrenti hanno contestato la decisione, sostenendo che le autorità locali avessero creato questa situazione e che loro non avessero ricevuto alcun risarcimento per la perdita del bene.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’invalidazione dei titoli di proprietà delle ricorrenti violava il loro diritto al rispetto dei beni, sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha sollevato dubbi sulla legittimità e chiarezza delle leggi ucraine in materia di alienazione e protezione delle terre in aree ferroviarie, evidenziando che le ricorrenti non hanno avuto mezzi per ottenere compensazione per la perdita dei loro terreni. Il procedimento di invalidazione, scelto dalle ferrovie anziché una procedura di esproprio per necessità pubblica, ha privato le ricorrenti di compensazione obbligatoria, imposta dalla legge ucraina in tali casi. La Corte ha dichiarato che le autorità ucraine hanno fallito nel bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico con i diritti individuali delle ricorrenti, imponendo loro un onere eccessivo.

Conclusioni

La Corte ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e ha ordinato all’Ucraina di garantire il ristoro alle ricorrenti, restituendo loro i titoli o fornendo compensazione monetaria o proprietà comparabile. Alla seconda ricorrente sono stati riconosciuti 1.500 euro per danno morale e 500 euro per le spese legali, da versare direttamente al conto del legale.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Commenti

commenta, correggi, suggerisci


Scopri di più da FONDAMENTA ETS

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere