Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 48587/21
  • Data della sentenza: 24/10/2024
  • Stato Convenuto: Slovacchia
  • Oggetto: Tratta di esseri umani – Obblighi positivi dello Stato – Art. 4 CEDU

Fatti

La ricorrente, cittadina slovacca di origine rom e cresciuta in affidamento statale, è stata successivamente presa in custodia dalla famiglia X che l’ha obbligata a lavorare come domestica e l’ha indotta a sposare il figlio, con cui ha avuto un figlio a sua volta messo in affidamento. Dopo essere stata allontanata dalla famiglia e trovandosi in una situazione di estrema vulnerabilità e senza risorse, la ricorrente è stata introdotta all’individuo Y, il quale l’ha persuasa a trasferirsi volontariamente nel Regno Unito per svolgere attività di prostituzione, obbligandola a consegnare tutti i guadagni e a occuparsi delle sue faccende domestiche. La polizia britannica l’ha identificata come potenziale vittima di tratta di esseri umani, e tramite il programma dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è stata rimpatriata e assistita da Charita, un’organizzazione che supporta le vittime di tratta. Tuttavia, l’assistenza è stata revocata in quanto Y è stato formalmente accusato solo di sfruttamento della prostituzione e non di tratta. Nei successivi procedimenti giudiziari in Slovacchia, Y è stato condannato per sfruttamento della prostituzione con una pena sospesa, mentre la richiesta della ricorrente di far riconsiderare i fatti come tratta è stata respinta.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato se lo Stato convenuto avesse rispettato il proprio obbligo positivo, sancito dall’articolo 4 CEDU, di condurre un’indagine efficace in casi sospetti di tratta di esseri umani. La Corte ha rilevato che le autorità slovacche hanno classificato il caso come sfruttamento della prostituzione, una fattispecie meno grave rispetto alla tratta, nonostante i forti indizi contrari. La reclusione inflitta a Y è risultata insufficiente per affrontare il grave contesto della tratta di esseri umani nel Paese, caratterizzato da critiche internazionali per la debole risposta giudiziaria, incluse sentenze sospese per i trafficanti. La Corte ha sottolineato che le autorità non hanno compiuto adeguati sforzi investigativi per identificare prove della vulnerabilità della ricorrente e della manipolazione subita. Mancate sono risultate le iniziative per individuare i membri della famiglia X come possibili testimoni, né è stato considerato il rapporto con la polizia britannica. La Corte ha dichiarato che tali carenze costituiscono gravi difetti procedurali, quindi una violazione dell’articolo 4, che prevede per gli Stati l’obbligo di condurre indagini efficaci nei casi di sospetta tratta.

Conclusioni

La Corte ha constatato la violazione dell’articolo 4 della Convenzione, nella sua componente procedurale, per l’assenza di un’indagine adeguata. Ha quindi ordinato alla Slovacchia di versare alla ricorrente 26.000 euro per danno morale e 15.000 euro per le spese legali. La Corte ha inoltre evidenziato l’obbligo della Slovacchia di migliorare i propri sistemi investigativi per garantire il contrasto alla tratta di esseri umani.

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