[CEDU] – VAN SLOOTEN c. PAESI BASSI – n. 45644/18

  • Numero di ricorso: 45644/18
  • Sezione: Quarta Sezione
  • Data della sentenza: 15/04/2025
  • Stato Convenuto: Paesi Bassi
  • Oggetto: Articolo 8 – Vita familiare – Revoca dell’autorità genitoriale della ricorrente sul figlio
  • Link Hudoc: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242957

Fatti

La ricorrente, N.S.S. Van Slooten, madre single, era titolare dell’autorità genitoriale esclusiva sul figlio nato nel 2014. A seguito di episodi di violenza domestica con il padre e una situazione familiare instabile, i servizi sociali avviarono un procedimento che portò inizialmente a un ordine di vigilanza e poi, a causa della mancata cooperazione della madre e dei presunti rischi per lo sviluppo del minore, al collocamento in affidamento e infine alla revoca dell’autorità genitoriale della madre nel 2017.

Motivazioni

La Corte ha esaminato se la revoca dell’autorità genitoriale della ricorrente costituisse un’interferenza giustificata con il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8). Ha rilevato che, sebbene la decisione fosse conforme alla legge e perseguisse fini legittimi (protezione della salute e dei diritti del minore), non vi era stata un’adeguata ponderazione tra gli interessi familiari. In particolare, la decisione è stata adottata meno di un anno e mezzo dopo l’affidamento del minore, senza che le autorità avessero effettuato un’analisi approfondita della vulnerabilità del bambino o valutato concretamente la capacità genitoriale della madre. La decisione di prospettiva fu presa già dopo quattro mesi dall’allontanamento, cessando di fatto ogni tentativo di ricongiungimento familiare. Inoltre, la Corte ha osservato che la madre era una persona vulnerabile e che, pur mostrando difficoltà nel cooperare con una specifica struttura (la clinica De Stee), aveva cercato di proporre un piano alternativo per l’assessment delle sue capacità genitoriali. La Corte ha rilevato che la revoca si fondava principalmente sull’asserita scadenza del “tempo accettabile”, senza che fosse sufficientemente motivato il perché il ricongiungimento non fosse più nell’interesse del minore. Tale approccio, secondo la Corte, non garantiva un giusto equilibrio tra i diritti della madre e del figlio, né soddisfaceva gli obblighi positivi previsti dall’articolo 8, in particolare quello di favorire il ricongiungimento familiare, ove possibile.

Conclusioni

La Corte ha concluso all’unanimità per la violazione dell’articolo 8, ritenendo che non fosse stato dato adeguato peso alla protezione della vita familiare della ricorrente e del figlio. Ha inoltre deciso di non esaminare separatamente il reclamo relativo all’articolo 6 §1. Alla ricorrente sono stati riconosciuti 20.000 euro per danni non patrimoniali.

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