Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 53568/18 e 54741/18
- Data della sentenza: 04/04/2023
- Stato Convenuto: Germania
- Oggetto: Diritto alla vita privata – Filiazione – Identità di genere – Diritti del minore
Fatti
Il caso riguarda O.H., un uomo transessuale tedesco, che ha dato alla luce un figlio, G.H., dopo il riconoscimento legale del proprio genere maschile. A seguito della nascita, O.H. richiese di essere registrato come ‘padre’ di G.H. sull’atto di nascita del figlio. Tuttavia, le autorità tedesche, facendo riferimento al codice civile e alla legge tedesca per il riconoscimento del genere delle persone transessuali, disposero che O.H. dovesse essere registrato come ‘madre’ di G.H., in quanto la normativa identificava come ‘madre’ la persona che ha partorito. Nonostante la riconosciuta appartenenza al genere maschile, le autorità tedesche motivarono la decisione con l’esigenza di preservare la coerenza nell’ordine giuridico e nel diritto di filiazione, che assegna la maternità alla persona che partorisce, anche per garantire al minore la conoscenza delle proprie origini biologiche. Dopo aver esaurito le vie legali interne, O.H. e G.H. si rivolsero alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che tale registrazione violasse il diritto alla privacy e all’identità di genere di O.H., nonché i diritti del figlio a una relazione familiare veritiera.
Motivazioni
La Corte ha esaminato la questione alla luce dell’articolo 8 della Convenzione, bilanciando il diritto all’autodeterminazione di genere del ricorrente con gli interessi del minore e l’ordine pubblico. La Corte ha osservato che la decisione delle autorità tedesche si basava su un principio consolidato di correlazione tra il ruolo biologico nella procreazione e lo status di genitore, il quale attribuisce alla madre chi partorisce. La Corte ha inoltre considerato che non esiste un consenso europeo riguardo alla possibilità per una persona transessuale di essere registrata secondo il genere riconosciuto se ciò confligge con il ruolo biologico svolto nella procreazione. Pur riconoscendo le difficoltà affrontate dal ricorrente nell’essere registrato come ‘madre’ in contrasto con la propria identità di genere maschile, la Corte ha ritenuto che la misura fosse proporzionata, in quanto volta a proteggere il diritto del minore a conoscere le proprie origini e a garantire stabilità nella definizione dei legami parentali. La Corte ha quindi stabilito che il sistema giuridico tedesco, pur limitando la libertà individuale del ricorrente, rispettava i principi di coerenza dell’ordine civile e di protezione dell’identità e del benessere del minore.
Conclusioni
La Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione, poiché la normativa tedesca perseguiva un giusto equilibrio tra i diritti del genitore alla propria identità di genere e il diritto del minore alla stabilità del rapporto genitoriale e alla conoscenza delle proprie origini. La Corte ha considerato che l’approccio tedesco non fosse sproporzionato, in quanto basato su ragioni giuridiche e sociali ben fondate.


commenta, correggi, suggerisci