- Numero di ricorso: 76888/17
- Data della sentenza: 31/01/2023
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Identità di genere – Stato civile – Diritto alla vita privata – Margine di apprezzamento statale
Fatti
Il ricorrente, una persona intersex nata nel 1951, registrata come maschio all’atto di nascita, richiese la sostituzione della menzione ‘maschile’ con ‘neutro’ o ‘intersex’ sul proprio atto di nascita. Sebbene diagnosticato sin dalla nascita con caratteristiche sessuali non chiaramente classificabili come maschili o femminili, subì una forte pressione sociale e medica per conformarsi al genere maschile. Questa situazione, combinata con trattamenti ormonali invasivi non desiderati, ha causato nel ricorrente una profonda sofferenza psicologica e una persistente disforia, che lo ha portato a richiedere il riconoscimento della sua identità di genere non binaria. Tuttavia, la richiesta è stata respinta dalle corti nazionali francesi, che hanno stabilito che la legge non consente una categoria di genere diversa dal maschile o femminile nei documenti ufficiali, ritenendo che la dicotomia di genere fosse fondamentale per l’ordine pubblico e sociale. Dopo aver esaurito le vie legali interne, il ricorrente ha presentato il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che il rifiuto dello Stato di riconoscere la sua identità intersex costituisse una violazione del diritto al rispetto della vita privata, protetto dall’articolo 8 della Convenzione.
Motivazioni
La Corte ha valutato la questione del riconoscimento legale delle persone intersex alla luce dell’articolo 8 della Convenzione, tenendo conto della mancanza di un consenso europeo sul riconoscimento giuridico di identità di genere non binarie. La Corte ha riconosciuto che il diritto alla vita privata include l’identità personale e sessuale, che rappresenta un aspetto fondamentale della dignità individuale. Tuttavia, ha accordato alla Francia un ampio margine di apprezzamento, poiché l’ordinamento giuridico francese si basa storicamente su una categorizzazione binaria del genere, considerata essenziale per l’organizzazione sociale e il diritto di famiglia. La Corte ha inoltre considerato che, nonostante le difficoltà incontrate dal ricorrente, la Francia ha bilanciato adeguatamente il suo diritto alla vita privata con il principio di stabilità giuridica e coerenza dell’ordinamento. La sentenza ha evidenziato che il riconoscimento di un genere ‘neutro’ avrebbe implicato una revisione legislativa di ampia portata, che eccede il ruolo della Corte e rientra nella discrezionalità degli Stati membri.
Conclusioni
La Corte ha concluso che il rifiuto delle autorità francesi di riconoscere il genere ‘neutro’ o ‘intersex’ non costituisse una violazione dell’articolo 8, poiché le ragioni addotte dalle autorità francesi erano legittime e proporzionate rispetto agli interessi generali di ordine pubblico e stabilità giuridica.


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