[CEDU] HARUTYUN KARAPETYAN C. ARMENIA – 53081/14

  • Numero di ricorso: 53081/14
  • Data della sentenza: 29/10/2024
  • Stato Convenuto: Armenia
  • Oggetto: Art 2 – Procedura di indagine efficace – Responsabilità medica – Negligenza medica – Procedimenti penali

Fatti

Il ricorrente, Harutyun Karapetyan, ha presentato un ricorso contro la Repubblica di Armenia lamentando la mancata efficacia delle indagini riguardanti il decesso della moglie, attribuito a presunte negligenze mediche. Nel marzo 2011, la moglie del ricorrente si recò presso l’Ospedale di Yerevan per problemi all’utero, diagnosticati come fibroma uterino. Dopo un’operazione chirurgica di isterectomia, la paziente è deceduta il giorno seguente a causa di tromboembolia polmonare. A seguito della morte, la famiglia sospettò negligenza da parte del personale medico, nonostante fossero state applicate misure preventive, come l’uso di anticoagulanti e bendaggi elastici agli arti inferiori. La prima fase delle indagini venne archiviata senza procedimenti penali, ma il procuratore di Yerevan riaprì il caso ordinando un’indagine penale per chiarire la somministrazione dell’anticoagulante Fraxiparine e possibili modifiche alle cartelle cliniche della paziente. Il caso coinvolse molteplici esami forensi, testimonianze e perizie che avrebbero dovuto determinare se la trombosi fosse prevedibile e se vi fossero stati errori nella gestione della paziente.

Motivazioni

La Corte ha analizzato l’adeguatezza delle indagini secondo l’Articolo 2 della Convenzione, esaminando se lo Stato avesse garantito procedure efficaci per determinare le cause della morte in ambito medico. La Corte ha ritenuto che, pur in presenza di alcune carenze nella fase iniziale dell’indagine, le autorità armene abbiano adottato misure adeguate per chiarire le circostanze del decesso, comprese le somministrazioni mediche e l’analisi delle cartelle cliniche. Le testimonianze di vari operatori sanitari e i molteplici esami forensi hanno stabilito che la somministrazione di Fraxiparine era stata appropriata e che il trattamento complessivo era conforme agli standard medici. Inoltre, le dichiarazioni pubbliche di un esperto (Dr. G.B.) circa l’opportunità di trattare prima le vene varicose della paziente non sono state ritenute in conflitto con la valutazione peritale ufficiale. La Corte ha quindi riconosciuto l’indagine come conforme agli standard di indipendenza e tempestività previsti dall’Art. 2 CEDU, rilevando come le autorità armene abbiano risposto in modo adeguato al sospetto di falsificazione documentale, sebbene le differenze nelle dichiarazioni del personale abbiano sollevato dubbi di affidabilità, successivamente chiariti nel contesto investigativo.

Conclusioni

La Corte ha concluso che, nonostante le iniziali difficoltà e discrepanze nelle dichiarazioni e nei documenti, le autorità armene hanno condotto un’indagine approfondita, indipendente e conclusa entro un tempo ragionevole. Le misure adottate hanno soddisfatto i requisiti di tempestività, indipendenza e adeguatezza, anche in assenza di una colpa medica penalmente rilevante. Non sono emersi elementi per sostenere che il sistema legale armeno abbia fallito nell’obbligo di fornire una risposta effettiva alle preoccupazioni del ricorrente, respingendo così la violazione dell’Art. 2.

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