[CEDU] – KARAPETYAN E ALTRI C. ARMENIA – n. 15736/16, 24649/16, 25718/16

  • Numero di ricorso: 15736/16, 24649/16, 25718/16
  • Sezione: Quinta Sezione
  • Data della sentenza: 15/05/2025
  • Stato Convenuto: Armenia
  • Oggetto: Accesso alla giustizia – Diniego di accesso a una corte di grado superiore a causa dell’applicazione ingiustificata di termini procedurali di impugnazione non prevedibili
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243086

Fatti

I ricorrenti sono tre cittadini armeni che si sono visti respingere i loro ricorsi a causa del mancato rispetto dei termini per l’appello, calcolati dalle autorità non dalla data di notificazione ma dalla data di pronuncia delle sentenze contestate. I giudici interni hanno ignorato le richieste dei ricorrenti di ripristinare il termine, nonostante i provvedimenti contestati non fossero stati notificati nei termini previsti dalla legge. In un caso, la corte ha indicato erroneamente la data di ricezione del provvedimento; in un altro, ha ritenuto che la richiesta di ripristino riguardasse un termine diverso da quello per l’impugnazione. Tutti i ricorrenti si sono appellati ai principi stabiliti in una decisione della Corte Costituzionale del 2012 che prevedeva la possibilità di ripristino automatico dei termini non rispettati per cause indipendenti dalla volontà della parte.

Motivazioni

La Corte ha accertato che in tutti e tre i casi vi è stata una violazione del diritto di accesso a un tribunale, sancito dall’articolo 6 §1 della Convenzione. Per Karapetyan e Shakaryan, la Corte ha rilevato che le loro domande includevano, in sostanza, richieste valide e documentate di ripristino del termine. Tuttavia, la Corte di Cassazione armena ha ignorato tali richieste adottando un approccio eccessivamente formalistico. Inoltre, il calcolo del termine dalla data di pronuncia anziché dalla data di notificazione è stato ritenuto imprevedibile e in contrasto con la giurisprudenza costituzionale armena che richiedeva che la parte disponesse effettivamente del tempo necessario per proporre appello. Per Davtyan, la Corte ha osservato che l’appello era stato presentato entro un mese dalla notifica, ma la Corte d’Appello ha respinto il ricorso sulla base di informazioni errate, ritenendo il termine scaduto. In seguito, ha ammesso l’appello ma si è dichiarata incompetente a riesaminare la questione per effetto della sua precedente decisione, senza esaminarlo nel merito. In tutti i casi, la Corte ha concluso che i ricorrenti sono stati sottoposti a oneri eccessivi e che il loro accesso effettivo a un giudice è stato compromesso da interpretazioni imprevedibili e formali delle norme procedurali.

Conclusioni

La Corte ha stabilito all’unanimità che vi è stata una violazione dell’articolo 6 §1 della Convenzione in tutti e tre i ricorsi. Ha riconosciuto 3.600 euro ciascuno a Karapetyan e Davtyan per danno non patrimoniale, oltre a 400 euro a Davtyan per le spese. Nessun risarcimento è stato riconosciuto a Shakaryan, che non ne aveva fatto richiesta. Le restanti richieste sono state respinte.

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