• Numero di ricorso: 52854/18
  • Sezione: Prima Sezione
  • Data della sentenza: 06/05/2025
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Obblighi positivi – Vita privata – Mancata adozione di misure sufficienti per proteggere i ricorrenti dall’inquinamento ambientale causato da una fonderia operante vicino alle loro abitazioni nella zona di Salerno
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243191

Fatti

I ricorrenti, 153 cittadini italiani residenti entro un raggio di sei chilometri dalla fonderia Pisano, nella zona dell’Irno (Salerno), hanno denunciato l’impatto negativo dell’inquinamento ambientale causato dalle emissioni della fonderia, operativa dal 1960. Nonostante un piano urbanistico del 2006 ne dichiarasse l’assoluta incompatibilità con l’area residenziale circostante, l’impianto è rimasto in funzione. Le autorità locali hanno adottato misure amministrative e sospensioni temporanee, ma hanno autorizzato la ripresa dell’attività. Studi epidemiologici (studio SPES) e perizie giudiziarie hanno evidenziato livelli elevati di metalli pesanti e sostanze tossiche nel sangue degli abitanti, oltre a un aumento di patologie oncologiche, cardiovascolari e neurologiche nella zona.

Motivazioni

La Corte ha ritenuto che l’inquinamento prodotto dalla fonderia abbia costituito un’interferenza con la vita privata dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 8, considerato che l’esposizione prolungata li ha resi più vulnerabili a malattie gravi, come confermato dallo studio SPES e da due perizie del tribunale di Salerno. Le autorità italiane non hanno trovato un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e gli interessi industriali. Sebbene siano stati compiuti tentativi per modernizzare l’impianto, la Corte ha rilevato che le autorizzazioni rilasciate (tra cui il decreto n. 85/2020) non hanno tenuto conto degli effetti pregressi dell’inquinamento e della vulnerabilità dell’area. Inoltre, le misure di monitoraggio adottate sono risultate spesso insufficienti o non rispettate, e le autorità non hanno esercitato efficacemente i loro poteri per imporre il rispetto delle norme ambientali. La Corte ha inoltre evidenziato la possibilità di una soluzione alternativa, come il trasferimento della fonderia, in considerazione della sua attuale collocazione in una zona residenziale densamente popolata. Alla luce di tutto ciò, la Corte ha concluso che lo Stato italiano non ha adempiuto ai suoi obblighi positivi derivanti dall’articolo 8.

Conclusioni

La Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso di tutti i ricorrenti tranne due (che vivevano troppo lontano dalla fonderia) e ha accertato una violazione dell’articolo 8. Ha stabilito che lo Stato italiano deve adottare misure generali per rimediare alle problematiche ambientali causate dall’impianto, rendendo il suo impatto ambientale compatibile con il contesto urbano, anche attraverso eventuali negoziazioni o l’uso di poteri coercitivi. Ha condannato l’Italia a versare 5.000 euro a ciascun ricorrente per danno non patrimoniale e 30.000 euro complessivi per le spese legali.

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