Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 35648/10
  • Data della sentenza: 19/10/2023
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Art. 8 – Diritto alla vita privata e familiare – Obblighi positivi – Gestione inadeguata dei rifiuti e mancata protezione dalla contaminazione ambientale

Fatti

I ricorrenti, residenti nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada nella regione Campania, hanno subito per oltre quindici anni le conseguenze di una gestione inefficace dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, culminata in uno stato di emergenza proclamato nel 1994. La crisi della gestione dei rifiuti ha comportato gravi accumuli di spazzatura nelle strade, incendi di rifiuti, e l’interruzione dei servizi scolastici e dei mercati pubblici per motivi sanitari. Inoltre, la riapertura del sito di discarica ‘Lo Uttaro’, malgrado la documentazione che ne attestava l’idoneità ambientale insufficiente, ha aggravato la situazione, provocando contaminazioni delle acque sotterranee da metalli pesanti e la diffusione di biogas dannoso. L’inazione delle autorità locali ha portato a danni ambientali e rischi sanitari per i residenti.

Motivazioni

La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adempiuto ai loro obblighi positivi nel proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare, come previsto dall’articolo 8 della Convenzione. In particolare, la Corte ha rilevato la mancata adozione di misure adeguate per ridurre gli effetti del sito di discarica ‘Lo Uttaro’ e per informare adeguatamente i residenti sui rischi sanitari. La crisi di gestione dei rifiuti nella regione Campania ha comportato un impatto ambientale tale da ledere il benessere degli abitanti, senza che le autorità abbiano garantito un equilibrio tra i diritti dei cittadini e le esigenze operative dello Stato. La decisione di riaprire la discarica senza le dovute misure di sicurezza ha rappresentato una violazione degli obblighi dello Stato di proteggere la salute e la sicurezza pubblica.

Conclusioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per l’inadeguata protezione della vita privata e familiare dei ricorrenti, compromessa da una gestione inefficiente dei rifiuti e dalla mancata informazione sui rischi ambientali. Le autorità italiane sono state condannate a pagare un risarcimento per i danni morali subiti dai ricorrenti.

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