Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 35943/18
- Data della sentenza: 01/02/2024
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Art. 2 – Diritto alla vita – Obblighi positivi – Detenzione inadeguata per soggetti con problemi psichiatrici – Art. 3 – Trattamenti inumani e degradanti
Fatti
Il ricorrente, detenuto per reati sessuali, ha richiesto una misura alternativa alla detenzione ordinaria a causa di seri problemi psichiatrici. Nel novembre 2017, il suo avvocato ha presentato una richiesta di trasferimento presso un centro di trattamento specializzato, evidenziando la sua lunga storia di disturbi mentali trattati in varie strutture di salute mentale. Nonostante un’ordinanza del gennaio 2018 del giudice per l’applicazione delle pene (JAP) che ordinava il trasferimento in una struttura di cura, l’amministrazione penitenziaria non ha dato seguito immediato, citando la mancanza di posti disponibili nelle strutture locali. Il ricorrente ha subito atti di autolesionismo durante il periodo di detenzione, a causa del deterioramento delle sue condizioni psicologiche. Pur con un trattamento psichiatrico monitorato, il trasferimento effettivo in una comunità terapeutica è avvenuto solo a giugno 2018, dopo ulteriori atti di autolesionismo e varie richieste da parte dei suoi legali.
Motivazioni
La Corte ha analizzato se le autorità italiane avessero rispettato gli obblighi positivi sotto l’articolo 2 per proteggere il diritto alla vita del ricorrente e garantire condizioni di detenzione adeguate, considerata la sua vulnerabilità psichica. Sebbene la sua condizione fosse inadeguata per un regime di detenzione ordinaria, le autorità hanno garantito un monitoraggio costante e un’assistenza psichiatrica adeguata. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il rischio di autolesionismo del ricorrente è divenuto evidente solo dopo episodi successivi, e che le autorità penitenziarie hanno poi agito tempestivamente per assisterlo e prevenire ulteriori danni. Considerando i limiti strutturali del sistema penitenziario e le procedure legali, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane abbiano fatto quanto ragionevolmente possibile per prevenire conseguenze più gravi. Per l’articolo 3, la Corte ha valutato il livello di sofferenza causato dalla detenzione ordinaria per una persona con disturbi mentali, concludendo che le misure prese erano sufficienti per evitare trattamenti inumani o degradanti, vista l’assistenza sanitaria fornita durante il periodo in questione.
Conclusioni
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che non vi è stata violazione né dell’articolo 2 né dell’articolo 3 della Convenzione. Ha riconosciuto che le autorità italiane hanno operato nel rispetto degli obblighi positivi, adottando misure ragionevoli per salvaguardare la vita del ricorrente e per trattarlo in modo compatibile con la dignità umana, sebbene il trasferimento presso una struttura specializzata sia avvenuto con ritardo.


commenta, correggi, suggerisci