- Numero di ricorso: 4217/23
- Data della sentenza: 27/03/2025
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Art 3 (procedurale) • Indagine efficace • Mancato esame rigoroso della compatibilità della salute mentale del ricorrente con la detenzione • Vulnerabilità • Art 6 § 1 (civile) • Inesecuzione delle decisioni interne sull’accesso alle cure mediche • Art 38 • Inadempimento dell’obbligo di cooperazione
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242444
Fatti
Il ricorrente, S.N., affetto da gravi disturbi mentali (borderline, antisociale, ADHD) e tossicodipendenza, è stato detenuto dal 2016 con diverse interruzioni. È stato condannato per reati gravi ed è stato oggetto di ripetuti trasferimenti tra diverse carceri. Ha manifestato comportamenti autolesionistici e tentativi di suicidio con intensificazione dal 2022. Malgrado numerose perizie e rapporti che ne indicavano l’incompatibilità con la detenzione, le autorità italiane hanno mantenuto la sua reclusione, sostenendo l’adeguatezza delle cure in carcere.
Motivazioni
La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 in quanto le autorità italiane non hanno esaminato con sufficiente rigore la compatibilità della detenzione con le gravi condizioni psichiatriche del ricorrente. Nonostante alcune valutazioni interne abbiano indicato la necessità di cure in strutture più adeguate, le decisioni giudiziarie si sono basate esclusivamente su rapporti carcerari, ignorando elementi clinici significativi e l’aggravarsi della condizione mentale dell’interessato. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il mancato invio di documenti richiesti (come il rapporto psichiatrico del 2021) ha ostacolato l’istruttoria, integrando una violazione dell’articolo 38. Per l’articolo 6 §1, è stata rilevata l’inefficacia del meccanismo nazionale nell’assicurare un’effettiva esecuzione delle decisioni sui trattamenti medici. La Corte ha ribadito che, in presenza di disturbi mentali, le autorità devono adottare un approccio rigoroso e umanitario, valutando la necessità di alternative alla detenzione carceraria, specie in contesti che indicano una vulnerabilità clinica aggravata.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato la ricevibilità del ricorso solo per il periodo successivo al 17 marzo 2017. Ha accertato la violazione dell’articolo 3 CEDU per l’assenza di un’indagine adeguata e per la mancata valutazione complessiva della compatibilità del regime carcerario con lo stato psichico del ricorrente. È stata inoltre riconosciuta la violazione dell’articolo 6 § 1 per la mancata esecuzione delle decisioni relative alle cure mediche, nonché la violazione dell’articolo 38 per il mancato invio del rapporto clinico richiesto. La Corte ha ritenuto che l’Italia abbia omesso di fornire un quadro di trattamento globale e adeguato e non abbia valutato in modo sufficiente il possibile aggravamento delle patologie.


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