[CEDU] LATERZA E D’ERRICO C. ITALIA – n. 30336/22

  • Numero di ricorso: 30336/22
  • Data della sentenza: 27/03/2025
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: morte, amianto, indagine, inefficacia

Fatti

I ricorrenti, rispettivamente figlio e moglie del defunto G.L., hanno presentato ricorso lamentando l’inefficacia dell’indagine penale condotta dalle autorità italiane in relazione alla morte del loro congiunto, avvenuta nel 2010 per una neoplasia polmonare. G.L. aveva lavorato dal 1976 al 2004 in stabilimenti metallurgici, tra cui l’Ilva di Taranto, ed era stato esposto per lunghi periodi a sostanze tossiche, tra cui l’amianto. I ricorrenti sostenevano che la malattia fosse di origine professionale e avevano chiesto che venissero individuati i responsabili della mancata adozione di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Motivazioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato una violazione dell’articolo 2 CEDU, sotto il suo profilo procedurale, a causa della mancata conduzione di un’indagine effettiva da parte delle autorità italiane sulla morte di G.L. La procedura penale, avviata nel 2015 a seguito della denuncia dei ricorrenti, fu archiviata nel 2019 per presunta impossibilità di identificare il momento iniziale del processo causale della patologia e, di conseguenza, i soggetti responsabili delle eventuali violazioni delle norme di sicurezza. La Corte ha sottolineato che tale decisione si fondava su un ragionamento circolare e non sufficientemente motivato: si sosteneva infatti che, a causa della pluralità dei superiori gerarchici e della successione di vari soggetti responsabili delle misure cautelari nel tempo, non fosse possibile determinare il momento in cui G.L. avrebbe assorbito la cosiddetta “dose innescante” della malattia. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale approccio non ha preso in considerazione la prassi giurisprudenziale interna che, in casi analoghi, ha fatto ricorso alla teoria della “dose correlata”, riconoscendo la rilevanza causale anche delle esposizioni successive al momento di insorgenza della patologia, purché queste abbiano avuto un effetto acceleratore sulla progressione della malattia. Le autorità nazionali, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare sentenza n. 34341/2020 sul caso Fibronit), non hanno compiuto una valutazione scientifica comparativa delle teorie disponibili, né hanno ordinato l’acquisizione di nuove prove utili alla ricostruzione dei fatti. In particolare, la giudice per le indagini preliminari ha rigettato le richieste istruttorie dei ricorrenti, tra cui l’acquisizione di perizie scientifiche e documentazione già prodotta in altri procedimenti penali simili, nonché l’audizione di testimoni e colleghi di G.L. Inoltre, il rapporto del SPESAL risultava lacunoso e privo di documentazione fondamentale, come i registri delle attività svolte da G.L. e le prove relative all’adozione di dispositivi di protezione individuale. Nonostante tali mancanze, non sono state disposte indagini integrative. La Corte ha infine osservato che le autorità interne non hanno offerto alcuna spiegazione scientifica o fattuale idonea a giustificare l’impossibilità di individuare il momento iniziale della malattia e, conseguentemente, non hanno adempiuto all’obbligo di investigazione effettiva richiesto dall’articolo 2 CEDU. L’archiviazione del procedimento, dunque, non è apparsa conforme agli standard richiesti per garantire la tutela del diritto alla vita in ambito procedurale.

Conclusioni

La Corte ha accertato una violazione dell’articolo 2 CEDU nella sua dimensione procedurale. Ha concluso che le autorità italiane non hanno compiuto sforzi sufficienti per accertare i fatti relativi al decesso di G.L. e che la decisione di archiviare il procedimento è risultata priva di un’adeguata motivazione scientifica e giuridica. Non è stata accordata alcuna somma a titolo di equa soddisfazione, in quanto non richiesta dai ricorrenti.

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