- Numero di ricorso: 8436/21
- Data della sentenza: 07/11/2024
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Trattamento sanitario obbligatorio, contenzione meccanica, Art. 3 CEDU, indagine inefficace
Fatti
M.L., affetto da psicosi non specificata, fu ricoverato volontariamente in un reparto psichiatrico dell’ospedale di Melzo. Dopo un episodio di aggressione verso i genitori e un medico, fu sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e a contenzione meccanica per otto giorni consecutivi. L’interessato ha presentato denuncia penale contro i medici, denunciando un uso arbitrario e prolungato della misura, che gli avrebbe causato sofferenze fisiche e psicologiche. Le autorità italiane hanno archiviato il procedimento penale.
Motivazioni
La Corte ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale. In relazione al profilo sostanziale, ha rilevato che l’imposizione iniziale della contenzione poteva essere giustificata per prevenire danni a terzi o all’interessato stesso. Tuttavia, la prosecuzione della misura per quasi otto giorni non era né strettamente necessaria né proporzionata. I registri medici indicavano uno stato di calma già a partire dai giorni immediatamente successivi all’episodio aggressivo del 7 ottobre 2014. Inoltre, la Corte ha osservato che il prolungamento della contenzione era stato mantenuto in base a valutazioni precauzionali, prive di elementi concreti e oggettivi, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (sentenza Mastrogiovanni, 2018) e con gli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). La Corte ha anche rilevato che la contenzione sembrava essere stata utilizzata a scopo pedagogico, per ottenere una sorta di “pentimento” da parte del ricorrente, pratica espressamente vietata dal CPT. Quanto al profilo procedurale, la Corte ha ritenuto che l’indagine penale svolta a livello nazionale fosse inefficace: la decisione di archiviazione si è fondata su una perizia che ha riconosciuto la durata “insolitamente lunga” della contenzione, senza però considerare le norme etiche e giuridiche vigenti, né valutare la proporzionalità della misura rispetto al rischio effettivo. Inoltre, non sono state verificate alternative alla contenzione meccanica, contrariamente agli obblighi previsti dalla normativa interna e dagli standard europei. Infine, il ricorrente non ha avuto accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo per ottenere un riesame dell’archiviazione. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell’articolo 3, sia in relazione al trattamento subito sia per la mancanza di un’indagine effettiva.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 3 CEDU, sia sotto il profilo sostanziale per il trattamento inumano e degradante derivante dalla prolungata contenzione meccanica, sia sotto il profilo procedurale per l’inefficacia dell’indagine penale svolta dalle autorità italiane. Ha sottolineato la necessità per lo Stato convenuto di conformarsi agli standard internazionali sulla contenzione nei reparti psichiatrici e garantire indagini effettive in caso di sospette violazioni dei diritti fondamentali.


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