- Numero di ricorso: 29550/17
- Data della sentenza: 19/12/2024
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Ispezione parlamentare, libertà associativa, riservatezza
Fatti
Il ricorrente, una storica associazione massonica italiana, ha subito una perquisizione e un sequestro da parte della Commissione parlamentare antimafia presso la propria sede. Sono stati acquisiti numerosi documenti cartacei e digitali, compresa la lista con i nomi e dati personali di oltre 6.000 iscritti. L’operazione è avvenuta nel contesto di un’indagine sulle infiltrazioni mafiose nella massoneria, senza autorizzazione giudiziaria preventiva e senza che vi fossero sospetti specifici nei confronti dell’associazione.
Motivazioni
La Corte ha ritenuto che vi sia stata un’interferenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza dell’associazione ai sensi dell’art. 8 CEDU. Sebbene le commissioni parlamentari abbiano poteri investigativi, tali poteri devono rispettare il principio di legalità. Nel caso specifico, l’atto di perquisizione e sequestro non era “previsto dalla legge” in modo sufficientemente accessibile e prevedibile, né accompagnato da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. La Corte ha osservato che l’ordinanza non era stata sottoposta ad alcun controllo giudiziario preventivo o successivo, che non vi erano indizi specifici a carico del ricorrente, e che la misura era di portata estremamente ampia e indeterminata. Inoltre, il ricorrente non ha potuto beneficiare di un rimedio effettivo contro tale misura, in quanto gli atti della Commissione parlamentare non sono soggetti a controllo giurisdizionale ordinario. Anche il tentativo di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presso la Corte Costituzionale è stato rigettato dal Pubblico Ministero. Secondo la Corte, la normativa italiana vigente non offriva protezioni adeguate contro il rischio di abusi, come richiesto dal principio dello Stato di diritto, e la misura non poteva considerarsi né necessaria in una società democratica né proporzionata allo scopo.
Conclusioni
La Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU per mancanza di base legale adeguata, proporzionalità e garanzie contro l’arbitrarietà. L’Italia è stata condannata a modificare il quadro normativo affinché sia conforme ai requisiti di qualità della legge richiesti dalla Convenzione.


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