- Numero di ricorso: 49617/22
- Sezione: Prima Sezione
- Data della sentenza: 29/04/2025
- Stato Convenuto: Slovacchia
- Oggetto: Diritto alla vita privata – Perquisizione dell’ufficio notarile e sequestro di dispositivi elettronici senza mandato giudiziario – Mancanza di controllo giudiziario effettivo
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242862
Fatti
V.K., notaio slovacco, denunciò nel maggio 2021 un rapimento estorsivo. Durante le indagini, furono avviati procedimenti penali paralleli per sospetto peculato collegato alla gestione di depositi fiduciari. Nel corso delle indagini, il 2 agosto 2021, il pubblico ministero autorizzò la perquisizione del suo studio notarile e di locali non residenziali tramite mandati emessi direttamente dall’investigatore di polizia, senza previo controllo giudiziario. Le operazioni portarono al sequestro di dispositivi elettronici, successivamente copiati per perizie. Il ricorrente lamentò la mancata presenza personale durante le perquisizioni e l’impossibilità di ottenere un controllo giudiziale a posteriori sulla legittimità delle misure adottate.
Motivazioni
La Corte ha esaminato la compatibilità delle perquisizioni con l’articolo 8 della Convenzione. Ha accertato che l’interferenza nella vita privata e professionale del ricorrente, derivante dalla perquisizione dell’ufficio notarile e dal sequestro di dispositivi elettronici, aveva una base legale formale nella normativa interna (articoli 99 e 101 del Codice di procedura penale slovacco). Tuttavia, ha rilevato carenze significative nella qualità della legge: la normativa non prevedeva né un obbligo di autorizzazione preventiva da parte di un giudice, né un controllo giurisdizionale effettivo successivo. L’autorità investigativa godeva quindi di un ampio margine discrezionale, non bilanciato da garanzie sufficienti contro abusi. Inoltre, la Corte ha osservato che i rischi erano aggravati dal fatto che le perquisizioni coinvolgevano un ufficio notarile, ambiente protetto da obblighi di segreto professionale. Sebbene le perquisizioni mirassero formalmente a raccogliere prove relative al peculato, non furono predisposte misure specifiche per tutelare la riservatezza delle informazioni non pertinenti al procedimento penale. L’assenza del ricorrente durante la perquisizione, nonostante la sua disponibilità successiva al termine di un esame medico, e il fatto che i documenti furono esaminati e copiati senza una verifica giudiziale indipendente hanno aggravato il quadro. La Corte ha respinto le argomentazioni del Governo, secondo cui il controllo da parte del pubblico ministero avrebbe garantito un livello adeguato di tutela, sottolineando che il pubblico ministero non godeva di indipendenza paragonabile a quella di un tribunale. Ha inoltre evidenziato che la possibilità di contestare successivamente le prove nel procedimento penale non era sufficiente a sanare la violazione avvenuta al momento della perquisizione. La situazione si è aggravata ulteriormente in considerazione del fatto che il diritto interno è stato modificato soltanto nel 2024 per introdurre l’obbligo di autorizzazione giudiziaria preventiva. La Corte ha quindi concluso che l’ingerenza non era “in conformità con la legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione per mancanza di adeguate garanzie procedurali contro l’arbitrarietà nelle perquisizioni e nei sequestri. Ha condannato la Slovacchia a pagare al ricorrente 5.000 euro per danno non patrimoniale e 7.580,90 euro per spese e onorari.


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