- Numero di ricorso: 3795/22
- Sezione: Prima Sezione
- Data della sentenza: 15/05/2025
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Vita privata – Rifiuto della licenza di pubblica sicurezza per attività di bookmaker per presunta mancanza di ‘buona condotta’ dovuta a frequentazioni e legami familiari con soggetti con precedenti penali
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243087
Fatti
E.S.B.V., cittadino italiano residente a San Luca, presentò domanda di licenza di pubblica sicurezza per svolgere attività di bookmaker per conto di una società austriaca. La Questura di Reggio Calabria rifiutò la richiesta sostenendo che il richiedente non possedeva i requisiti di ‘buona condotta’, poiché frequentava persone con precedenti penali gravi e aveva legami familiari con soggetti attenzionati dalla polizia, tra cui un fratello sottoposto a sorveglianza speciale e una madre con legami con una famiglia oggetto d’indagine. Il TAR e poi il Consiglio di Stato confermarono il rigetto, affermando che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità in materia.
Motivazioni
La Corte ha riconosciuto che il rigetto della licenza incide sul diritto alla vita privata dell’interessato ai sensi dell’articolo 8, poiché fondato su valutazioni relative alla sua sfera personale e relazionale. Ha ritenuto che l’interferenza fosse ‘prevista dalla legge’, rilevando che il concetto di ‘buona condotta’, sebbene vago, è stato oggetto di chiarimenti giurisprudenziali e amministrativi (in particolare, la circolare ministeriale del 1996 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale). La Corte ha inoltre ritenuto che le autorità italiane godano di un ampio margine di apprezzamento nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, specialmente in contesti territoriali sensibili come quello di San Luca. Ha concluso che la decisione del questore si fondava su elementi pertinenti e sufficienti – le relazioni personali dell’interessato con soggetti coinvolti in attività criminali e i rischi connessi all’uso improprio dell’attività di raccolta scommesse – e che non vi è stata arbitrarietà nel controllo giudiziario successivo. Pertanto, ha ritenuto che l’ingerenza fosse proporzionata e necessaria in una società democratica per prevenire reati e tutelare l’ordine pubblico.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e ha concluso, con decisione unanime, per la non violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Ha ritenuto che il rifiuto della licenza fosse giustificato da motivazioni sufficienti e sottoposto a un controllo giudiziario adeguato, e che l’interferenza fosse conforme ai criteri di legalità, necessità e proporzionalità previsti dall’articolo 8 §2.


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