- Numero di ricorso: 37055/22
- Sezione: Quarta Sezione
- Data della sentenza: 13/05/2025
- Stato Convenuto: Malta
- Oggetto: Detenzione preventiva legittima e restrizione alla libertà di movimento dopo l’estradizione del ricorrente sulla base di un mandato d’arresto europeo
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243082
Fatti
P.S., cittadino maltese, fu accusato nel 2008 di frode e altri reati risalenti al 1998-2000. Dopo un periodo di residenza all’estero per cure mediche, non si presentò a numerose udienze. Le autorità maltesi emisero un Part III Arrest Warrant e successivamente un Mandato di Arresto Europeo (EAW). Venne estradato dal Regno Unito nel 2017 e trattenuto in custodia preventiva fino a dicembre dello stesso anno. Dopo il rilascio su cauzione, fu sottoposto a restrizioni di movimento che includevano il divieto di lasciare Malta senza autorizzazione. Contestò la legittimità del mandato di arresto nazionale e della detenzione, sostenendo l’assenza di una base legale conforme al diritto UE.
Motivazioni
La Corte ha valutato la legittimità della detenzione preventiva del ricorrente sotto il profilo dell’art. 5 §1 CEDU. Ha ritenuto che il Part III Arrest Warrant emesso dal magistrato maltese fosse una decisione giudiziaria nazionale distinta e precedente rispetto al Mandato di Arresto Europeo, in linea con quanto richiesto dal diritto dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (sentenze Bob-Dogi e MM). Il mandato nazionale era sufficientemente motivato, prevedeva la custodia del ricorrente e veniva applicato in base a un quadro normativo accessibile e prevedibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente, pur non chiedendo esplicitamente la libertà provvisoria all’arrivo, fosse legalmente detenuto e che la detenzione fosse giustificata in base all’art. 5 §1(c), non essendo arbitraria. Quanto all’art. 2 del Protocollo n. 4, relativo al divieto di lasciare il territorio, la Corte ha ritenuto la restrizione legittima, proporzionata e giustificata dal rischio di fuga e dalla necessità di garantire la partecipazione al processo. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva una storia di mancata cooperazione e assenza ingiustificata alle udienze. Le autorità avevano anche valutato richieste successive, respingendole con motivazioni pertinenti e sufficienti. Infine, quanto alla mancata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, la Corte ha ritenuto che i motivi della sua omissione fossero chiaramente desumibili dalla motivazione della Corte Costituzionale.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato ricevibili i ricorsi presentati sotto l’art. 5 §1 e l’art. 2 del Protocollo n. 4, rigettando però le doglianze relative alla presunta illegalità della detenzione e delle restrizioni. Ha concluso per la non violazione dell’articolo 5 §1 e dell’articolo 2 del Protocollo n. 4, ritenendo che la detenzione e le limitazioni alla libertà di movimento del ricorrente fossero conformi alla legge e giustificate da un obiettivo legittimo. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui lamentava la detenzione successiva alla scarcerazione e il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE.


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