Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 13258/18, 15500/18, 57303/18, 9078/20
- Data della sentenza: 04/07/2023
- Stato Convenuto: Svizzera
- Oggetto: Art 8 CEDU – Obblighi positivi – Vita familiare – Ricongiungimento familiare – Rifugiati – Requisiti di indipendenza economica
Fatti
Il caso riguarda il rifiuto della Svizzera di accogliere richieste di ricongiungimento familiare da parte di rifugiati con ammissione provvisoria, che temono persecuzioni a causa della loro uscita illegale dai paesi di origine. I ricorrenti, rifugiati eritrei e un rifugiato cinese, hanno richiesto il ricongiungimento con i propri familiari. Tuttavia, non sono stati in grado di soddisfare il requisito dell’indipendenza economica, condizione necessaria ai sensi del diritto interno svizzero per il ricongiungimento. Gli organi giurisdizionali svizzeri hanno giustificato il rifiuto delle richieste, invocando la necessità di un equilibrio tra il diritto alla vita familiare e l’interesse pubblico, in particolare per evitare il ricorso all’assistenza sociale. La causa è stata quindi portata dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha esaminato se l’applicazione dei requisiti economici fosse compatibile con il diritto alla vita familiare dei richiedenti.
Motivazioni
La Corte ha considerato che gli Stati membri dispongono di un certo margine di apprezzamento nel richiedere che i rifugiati siano economicamente indipendenti prima di permettere il ricongiungimento familiare. Tuttavia, tale margine si restringe in misura significativa per i rifugiati che temono per la propria sicurezza a causa dell’uscita illegale dai propri paesi d’origine, i quali sono particolarmente vulnerabili e non possono essere richiesti di ‘fare l’impossibile’ per ottenere il ricongiungimento. La Corte ha osservato che esiste un consenso internazionale ed europeo riguardo alla necessità di non discriminare i rifugiati nel processo di ricongiungimento familiare e di applicare loro procedure favorevoli rispetto ad altri stranieri. La Corte ha rilevato la necessità di valutare le circostanze individuali con flessibilità, tenendo conto degli ostacoli insormontabili che impediscono il godimento della vita familiare nel paese d’origine. La Svizzera ha operato un giusto equilibrio in uno dei casi, ma ha mancato di farlo negli altri tre, dove il rigido requisito di non dipendenza dall’assistenza sociale è risultato sproporzionato rispetto alle circostanze dei richiedenti.
Conclusioni
La Corte ha concluso che, in tre dei quattro casi, la Svizzera ha violato l’articolo 8 della Convenzione, poiché non è stato raggiunto un equilibrio equo tra l’interesse pubblico e il diritto alla vita familiare dei richiedenti. La Corte ha ritenuto che la mancanza di flessibilità nell’applicazione del requisito di indipendenza economica non rispettava il diritto alla vita familiare dei richiedenti, considerando la loro vulnerabilità e l’impossibilità di ottenere il ricongiungimento con i familiari. In un caso, tuttavia, non è stata riscontrata una violazione dell’articolo 8, poiché l’applicazione dei requisiti ha raggiunto un equilibrio equo tra gli interessi in gioco.


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