[CEDU] COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE (CGAS) C. SVIZZERA – 21881/20

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 21881/20
  • Data della sentenza: 27/11/2023
  • Stato Convenuto: Svizzera
  • Oggetto: Art 11 – Libertà di riunione – Emergenza Covid-19 – Misure di limitazione – Esaurimento dei ricorsi interni

Fatti

Nel contesto della pandemia di Covid-19, la Confederazione Svizzera ha introdotto l’Ordinanza COVID-19 n. 2, che vietava tutte le manifestazioni pubbliche dal 17 marzo al 30 maggio 2020. La ricorrente, l’associazione Comunauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS), aveva pianificato un evento pubblico il 1° maggio 2020, ma ha deciso di rinunciare alla manifestazione, in quanto l’autorizzazione sarebbe stata rifiutata. Tuttavia, ha limitato l’azione a una dimostrazione simbolica con striscioni. L’associazione ha successivamente presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che le restrizioni imposte dalla Svizzera costituissero una violazione della libertà di riunione sancita dall’articolo 11 della Convenzione.

Motivazioni

La Grande Camera ha esaminato le obiezioni preliminari sollevate dal governo svizzero, che contestava lo status di vittima della CGAS e l’esaurimento dei ricorsi interni. La Corte ha stabilito che l’associazione non poteva essere considerata vittima diretta, poiché aveva scelto di non completare la richiesta formale per l’autorizzazione dell’evento. Inoltre, sono state valutate le possibilità di revisione delle norme interne, con particolare attenzione al ruolo di sussidiarietà della Corte e all’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati nelle questioni di sanità pubblica. Considerando l’eccezionalità della pandemia, la Corte ha ritenuto che fosse essenziale permettere alle autorità nazionali di bilanciare gli interessi pubblici e privati.

Conclusioni

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni, confermando che le limitazioni introdotte dall’Ordinanza erano giustificate in quanto rispondevano a esigenze di sanità pubblica in un contesto pandemico. Ha sottolineato la necessità per le autorità nazionali di disporre di una certa libertà di azione nel bilanciare il diritto alla salute pubblica con la libertà di riunione, soprattutto in circostanze inedite come la pandemia di Covid-19.

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