1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale
e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

La condanna penale per aver indossato una visiera di plastica a una manifestazione pacifica costituisce un’interferenza non necessaria in una società democratica.

CEDU condanna l’Ucraina per detenzione illegittima di attivisti animalisti: violati gli articoli 5 § 1 e 11

La Corte ha riconosciuto la responsabilità della Russia per violazioni multiple della Convenzione europea dei diritti umani in Crimea, a partire dal 2014. Le violazioni includono tortura, restrizioni alle libertà fondamentali, espropri e discriminazione contro i Tatari. La Russia è invitata a cessare tali pratiche e garantire rimedi efficaci.

La Corte Europea ha dichiarato che le restrizioni imposte dal Foreign Agents Act hanno violato i diritti di libertà di associazione e espressione delle ONG ricorrenti.

La Corte ha rigettato il reclamo di lavoratori turchi licenziati per aver partecipato a uno sciopero non sindacale, ritenendo il caso fuori dall’ambito dell’Articolo 11.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’applicazione formale e arbitraria della normativa russa sugli eventi pubblici ha violato la libertà di espressione e di riunione dei ricorrenti, imponendo sanzioni amministrative per una protesta pacifica e per la creazione di un film satirico.

La Corte ha confermato la legittimità della proscrizione di un’associazione umanitaria tedesca per finanziamento indiretto a organizzazioni affiliate a Hamas, giudicando proporzionata l’interferenza con la libertà di associazione per garantire la sicurezza pubblica.

Il caso riguarda l’applicazione di sanzioni disciplinari a insegnanti con status di funzionari pubblici in Germania, per la loro partecipazione a scioperi sindacali, in violazione del divieto costituzionale di sciopero per tali figure. La Corte ha confermato che il divieto di sciopero è compatibile con l’Art. 11 della Convenzione.

La sentenza della Grande Camera si concentra sulle restrizioni alle manifestazioni pubbliche imposte dalla Svizzera nel contesto della pandemia di Covid-19 e sulla valutazione dei ricorsi interni. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della CGAS per mancato esaurimento dei rimedi interni, evidenziando il margine di discrezionalità delle autorità nazionali.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’interdizione di una manifestazione dei gilet gialli a Bordeaux, motivata da esigenze di ordine pubblico, non abbia violato il diritto di riunione pacifica sancito dall’articolo 11 della CEDU.