[CEDU] INTERNATIONALE HUMANITÄRE HILFSORGANISATION E.V. C. GERMANIA – 11214/19

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 11214/19
  • Data della sentenza: 10/10/2023
  • Stato Convenuto: Germania
  • Oggetto: Libertà di associazione – Finanziamento indiretto al terrorismo – Proporzionalità – Sicurezza internazionale

Fatti

Il caso riguarda l’associazione tedesca Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e.V. (IHH), la quale venne proscritta dal Ministero Federale dell’Interno tedesco nel 2010 per presunto supporto finanziario a organizzazioni umanitarie affiliate a Hamas, classificata come organizzazione terroristica. L’IHH, attiva dal 1997 e con sede a Francoforte, aveva come obiettivo statutario l’assistenza umanitaria a livello globale. Le autorità tedesche hanno sostenuto che l’associazione fosse consapevole del legame di due delle organizzazioni beneficiarie, la ‘Islamic Society’ e la ‘Salam Society for Relief and Development’ (entrambe situate a Gaza), con Hamas. Le indagini hanno dimostrato che quasi metà dei fondi raccolti dall’IHH, pari a circa 1.450.000 euro tra il 2006 e il 2010, erano destinati a progetti per i figli di ‘martiri’ palestinesi, vittime dei conflitti con Israele, incentivando così indirettamente il reclutamento di sostenitori per Hamas. Le autorità tedesche hanno giustificato la proscrizione, ritenendo che l’attività di supporto umanitario mascherasse una condotta favorevole alla violenza e incompatibile con il concetto di ‘comprensione internazionale’. Nonostante l’IHH negasse qualsiasi identificazione o sostegno a Hamas, la Corte Costituzionale Federale ha confermato la legittimità della decisione di proscrizione del Ministero, poiché le prove dimostravano che l’IHH, anche attraverso tentativi di mascheramento della sua attività a Gaza, proseguisse di fatto il sostegno indiretto a Hamas.

Motivazioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato la proporzionalità dell’interferenza con la libertà di associazione (art. 11 della Convenzione), considerando l’ampia discrezionalità dello Stato tedesco nel contrasto al terrorismo internazionale. La Corte ha rilevato che l’IHH, sotto l’apparenza di supporto umanitario, canalizzava fondi verso entità chiaramente legate a Hamas, compromettendo la sicurezza e l’ordine pubblico e favorendo la radicalizzazione. La sentenza sottolinea che il concetto di ‘comprensione internazionale’ è un valore cardine della Convenzione, motivo per cui le associazioni che, direttamente o indirettamente, incentivano atti di violenza terroristica non possono beneficiarne. La Corte ha ritenuto proporzionata la proscrizione in quanto unica misura idonea a prevenire la reiterazione di simili comportamenti; ogni altra restrizione si sarebbe rivelata inefficace, dato il rischio di circumnavigazione delle restrizioni mediante enti paralleli come la ‘Salam Society’. La Corte ha confermato che la Germania aveva il diritto di proteggere il suo territorio da condotte che, anche indirettamente, promuovono il terrorismo e ha ribadito che l’IHH aveva ignorato precedenti giudizi, che già avevano evidenziato il coinvolgimento della Islamic Society con Hamas. La decisione ha concluso che, in un contesto di lotta contro il terrorismo internazionale, lo Stato tedesco non aveva ecceduto nel vietare l’associazione.

Conclusioni

La Corte ha dichiarato che la proscrizione dell’IHH, inclusa la confisca dei suoi beni, non costituisce violazione dell’art. 11 della Convenzione, poiché il supporto fornito a organizzazioni affiliate a Hamas è considerato contrario ai valori della Convenzione e legittimo l’intervento volto a preservare la sicurezza pubblica e l’ordine democratico.

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