Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 38358/22
- Data della sentenza: 19/01/2023
- Stato Convenuto: Turchia
- Oggetto: Libertà personale – Misure alternative alla detenzione – Procedura di contestazione – Principio di non discriminazione
Fatti
Il ricorrente, Yusuf Orhan, cittadino turco condannato per appartenenza a un’organizzazione terroristica, ha scontato parte della sua pena in carcere e ha richiesto un trasferimento a un istituto penitenziario aperto con possibilità di libertà condizionale. Tale richiesta è stata respinta dal consiglio di gestione e osservazione della prigione, che ha ritenuto che Orhan non avesse dimostrato di essersi dissociato sinceramente dall’organizzazione terroristica. In particolare, il consiglio ha osservato che il cambiamento di cella del ricorrente, dal reparto per detenuti con reati di terrorismo a uno per detenuti di diritto comune, era motivato solo dal desiderio di beneficiare di una liberazione anticipata e non rappresentava una reale volontà di dissociarsi dall’organizzazione. Anche i ricorsi interni sono stati respinti senza l’audizione del ricorrente, e la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la sua richiesta. Il ricorrente ha quindi presentato il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che il rifiuto delle autorità turche di concedergli misure alternative alla detenzione violava il suo diritto alla libertà personale e alla non discriminazione.
Motivazioni
La Corte ha valutato il caso alla luce degli articoli 5, 6 e 14 della Convenzione, considerando che, sebbene la libertà condizionale non rappresenti un diritto automatico, la procedura applicata dovrebbe essere equa e rispettosa dei diritti processuali. La Corte ha riscontrato che l’applicazione di misure alternative in Turchia nei confronti di detenuti condannati per terrorismo presenta aspetti di arbitrarietà, in quanto basata su valutazioni discrezionali senza criteri chiari. Inoltre, ha rilevato la mancanza di garanzie procedurali, inclusa la mancata audizione del ricorrente, che ha ostacolato il suo diritto a una contestazione efficace. Infine, la Corte ha ritenuto che le limitazioni imposte ai detenuti di reati di terrorismo nel beneficiare di misure alternative rappresentassero una discriminazione rispetto ai detenuti di diritto comune.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta del ricorrente in merito alla violazione dell’articolo 5, poiché la libertà condizionale non costituisce un diritto automatico. Tuttavia, ha evidenziato preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza e garanzie procedurali nella gestione delle richieste di misure alternative in Turchia. La Corte ha invitato le autorità turche a migliorare le procedure per assicurare un trattamento equo per i detenuti.


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