Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 24203/16
- Data della sentenza: 19/01/2023
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Libertà di circolazione – Stato di emergenza – Misure preventive – Proporzionalità
Fatti
Il caso riguarda il ricorrente David Pagerie, un cittadino francese, che è stato sottoposto a una misura di assegnazione a residenza e successivamente a diverse altre restrizioni, inclusi il coprifuoco e l’obbligo di presentarsi alle autorità tre volte al giorno, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in Francia dopo gli attentati del 13 novembre 2015. Le autorità giustificavano tali misure con la radicalizzazione islamista del ricorrente e la potenziale minaccia alla sicurezza pubblica. L’assegnazione a residenza è durata complessivamente tredici mesi, durante i quali il ricorrente è stato periodicamente incarcerato per presunta violazione delle condizioni imposte. Pagerie ha sostenuto che tali misure violassero il suo diritto alla libertà di circolazione e alla vita privata e familiare, in assenza di prove di un comportamento concreto che potesse giustificare l’adozione di tali misure preventive. Dopo l’esaurimento delle vie legali interne, il caso è stato portato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Motivazioni
La Corte ha valutato la proporzionalità delle misure di restrizione della libertà di movimento del ricorrente alla luce dell’articolo 2 del Protocollo no. 4 della Convenzione e ha riconosciuto che lo stato di emergenza dichiarato dopo gli attentati giustificava misure preventive straordinarie. Tuttavia, la Corte ha osservato che la durata complessiva della misura di assegnazione a residenza e l’intensità delle condizioni imposte necessitavano di rigorose garanzie procedurali per prevenire arbitri e violazioni della libertà individuale. La Corte ha ritenuto che, sebbene le autorità avessero agito in risposta a una minaccia percepita, il meccanismo di riesame periodico applicato alle restrizioni era stato efficace e che il ricorrente aveva avuto accesso a un controllo giurisdizionale, con possibilità di ricorrere contro le decisioni amministrative. L’intensità della misura, bilanciata dal sistema di garanzie procedurali e dall’accesso al riesame periodico, è stata dunque giudicata proporzionata e in linea con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati per motivi di sicurezza nazionale.
Conclusioni
La Corte ha stabilito che non vi era stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo no. 4, ritenendo la misura di assegnazione a residenza legittima e proporzionata in relazione alla minaccia terroristica e alle garanzie procedurali offerte, compreso il riesame periodico. La Francia è stata giudicata conforme agli obblighi della Convenzione in materia di bilanciamento tra sicurezza e libertà individuale.


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