- Numero di ricorso: 34749/16, 79607/17
- Data della sentenza: 16/05/2024
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: stato di emergenza, libertà di circolazione
Fatti
Il caso riguarda due ricorrenti, Cédric e Joël Domenjoud, a cui è stato imposto un ordine di residenza dalle autorità francesi nel novembre 2015, ai sensi della legge francese sullo stato di emergenza del 3 aprile 1955. Gli ordini sono stati emessi in relazione al vertice COP 21 sui cambiamenti climatici che si è tenuto a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Le autorità francesi erano preoccupate per il rischio di violente proteste e disordini da parte di gruppi di attivisti, in particolare alla luce dei recenti attacchi terroristici a Parigi. Ai ricorrenti è stato ordinato di rimanere nelle rispettive città di residenza dal 26 novembre al 12 dicembre 2015, con l’obbligo di presentarsi tre volte al giorno a una stazione di polizia e di rimanere a casa tra le 20:00 e le 6:00. Entrambi i ricorrenti hanno presentato ricorso contro i loro ordini di residenza dinanzi ai tribunali amministrativi francesi, ma i loro ricorsi sono stati respinti. Hanno quindi presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando che i loro ordini di residenza hanno violato i loro diritti ai sensi degli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un processo equo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione e dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione).
Motivazioni
La Corte ha rilevato che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 5 della Convenzione, poiché l’assegnazione della residenza non ha impedito ai ricorrenti di condurre una vita sociale e di mantenere relazioni con il mondo esterno. La Corte ha stabilito che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 in relazione a Cédric Domenjoud, ma che vi era stata una violazione di questo articolo in relazione a Joël Domenjoud. La Corte ha osservato che le misure di assegnazione della residenza in questione limitavano la libertà di movimento dei ricorrenti. Per 16 giorni, a entrambi è stato vietato di lasciare la loro città di residenza, sono stati confinati in casa tra le 20:00 e le 6:00 e hanno dovuto presentarsi tre volte al giorno a una stazione di polizia, pena la reclusione. Per assegnare la residenza ai ricorrenti, il ministro degli Interni si è basato sulla necessità di garantire la sicurezza del COP 21 in un contesto segnato, da un lato, da una grave minaccia terroristica e, dall’altro, dal verificarsi di violenti incidenti durante altri eventi importanti organizzati nei paesi vicini nel 2015. Si è inoltre basato sulle informazioni portate alla sua attenzione dai servizi segreti, secondo cui gli attivisti stavano preparando azioni violente a margine di questo vertice, a cui i due ricorrenti avrebbero potuto partecipare. La Corte osserva che le misure controverse miravano principalmente a prevenire scontri con le forze dell’ordine e danni alla proprietà nel contesto della sicurezza di un vertice internazionale e che non avevano alcun legame diretto con la lotta al terrorismo. È quindi alla luce del rischio di violenza identificato dalle autorità nazionali che eserciterà il proprio controllo di proporzionalità. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero dimostrato in modo convincente che l’assegnazione della residenza a Joël Domenjoud fosse necessaria per prevenire il terrorismo o per mantenere la sicurezza pubblica. La Corte ha inoltre ritenuto che l’assegnazione della residenza a Joël Domenjoud non fosse coperta dalla deroga francese all’articolo 15 della Convenzione, che consente agli Stati di derogare ai loro obblighi ai sensi della Convenzione in caso di emergenza nazionale. La Corte ha ritenuto che l’assegnazione della residenza a Joël Domenjoud non fosse “strettamente richiesta” dalla situazione di emergenza e che quindi violasse il suo diritto alla libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 4.
Conclusioni
La Corte ha unito le domande. La Corte ha dichiarato i ricorsi ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 ricevibili e il resto dei ricorsi irricevibile. La Corte ha stabilito che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione nei confronti di Cédric Domenjoud. La Corte ha stabilito che vi era stata una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 nei confronti di Joël Domenjoud, sia in termini sostanziali che procedurali. La Corte ha stabilito che lo Stato convenuto deve pagare a Joël Domenjoud 1.500 euro per danni morali e 10.000 euro per spese e costi. La Corte ha respinto il resto della richiesta di equa soddisfazione.


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