[CEDU] ECKERT C. FRANCE – 56270/21

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 56270/21
  • Data della sentenza: 24/10/2024
  • Stato Convenuto: Francia
  • Oggetto: Libertà di riunione pacifica – Manifestazione – Gilet gialli – Ordine pubblico – Art. 11 CEDU

Fatti

La ricorrente, Myriam Eckert, cittadina francese, è stata sanzionata per aver partecipato a una manifestazione dei ‘gilet gialli’ a Bordeaux l’11 maggio 2019, all’interno di un’area della città per la quale era stata emessa un’ordinanza prefettizia di divieto di manifestazione. Tale ordinanza, emanata dalla prefetta della Gironda, vietava le manifestazioni nel centro di Bordeaux a causa di rischi per l’ordine pubblico, derivanti dalle manifestazioni dei gilet gialli che frequentemente sfociavano in violenze e danneggiamenti. La manifestazione, non dichiarata come previsto dalla legge, è stata organizzata principalmente sui social media e ha radunato circa 700 persone. Durante il controllo, la ricorrente è stata trovata in compagnia di altri manifestanti e si è rifiutata inizialmente di lasciare il luogo, intonando canti contro le forze dell’ordine. La ricorrente ha impugnato la multa di 135 euro e ha avviato una procedura di opposizione, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza prefettizia. Il Tribunale di Polizia ha respinto il suo ricorso, confermando la condanna, con un’ammenda di 150 euro e il pagamento di 31 euro per le spese di procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’ordinanza e la proporzionalità della misura restrittiva adottata, basata su motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha valutato il caso sotto il profilo dell’articolo 11 della CEDU, riguardante il diritto alla libertà di riunione pacifica. La Corte ha riconosciuto che la limitazione imposta alla manifestazione rientrava nel margine di discrezionalità dello Stato, dato che vi era una giustificata preoccupazione per possibili disordini. L’ordinanza di divieto si basava su una valutazione del rischio, considerando i precedenti episodi violenti associati al movimento dei gilet gialli. La decisione della prefetta è stata considerata necessaria e proporzionata per tutelare l’ordine pubblico, specificando che l’interdizione era limitata sia nello spazio che nel tempo, permettendo ai manifestanti di riunirsi in altre aree. Inoltre, l’obbligo di dichiarazione preliminare della manifestazione, previsto dalla legge francese, era volto a consentire alle autorità di predisporre misure preventive, e la mancanza di tale dichiarazione ha impedito l’adozione di tali misure. La Corte ha concluso che le restrizioni imposte non hanno violato l’articolo 11, poiché giustificate da un bisogno sociale imperativo e finalizzate alla protezione della sicurezza pubblica.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 11 della CEDU, poiché l’interdizione della manifestazione da parte delle autorità francesi è risultata conforme ai principi di necessità e proporzionalità, considerando il contesto di disordini associato alle manifestazioni dei gilet gialli. L’amenda comminata alla ricorrente è stata ritenuta una misura non eccessiva e appropriata per mantenere l’ordine pubblico.

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