Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 11519/20
  • Data della sentenza: 04/07/2023
  • Stato Convenuto: Russia
  • Oggetto: Art. 8 CEDU – Art. 10 CEDU – Diritto alla privacy – Libertà di espressione – Tecnologia di riconoscimento facciale

Fatti

Il ricorrente, Nikolay Sergeyevich Glukhin, è stato accusato di aver violato le norme sulle manifestazioni pubbliche in Russia. Il 23 agosto 2019, ha condotto una protesta solitaria nella metropolitana di Mosca con una figura di cartone a grandezza naturale di un attivista politico, Konstantin Kotov, esibendo un cartello con messaggi critici. Le autorità hanno identificato Glukhin tramite l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale dai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella metropolitana. Successivamente, è stato arrestato e multato per non aver notificato l’evento alle autorità in anticipo. Il ricorrente ha contestato la legittimità del procedimento, sostenendo la violazione del suo diritto alla libertà di espressione e alla privacy. Inoltre, il caso ha evidenziato l’impiego della tecnologia di riconoscimento facciale senza regolamentazione specifica e senza salvaguardie adeguate contro gli abusi.

Motivazioni

La Corte ha valutato due aspetti: la violazione della libertà di espressione e quella della privacy legate all’uso della tecnologia di riconoscimento facciale. La Corte ha ritenuto che l’applicazione delle sanzioni amministrative per una dimostrazione pacifica fosse sproporzionata e che le autorità russe non avessero dimostrato un sufficiente livello di tolleranza verso la manifestazione, violando l’Articolo 10 della Convenzione. Inoltre, la Corte ha rilevato una violazione dell’Articolo 8, evidenziando l’assenza di un quadro normativo adeguato per l’uso del riconoscimento facciale, specialmente durante manifestazioni pacifiche. L’interferenza non rispondeva a un ‘bisogno sociale impellente’ e risultava eccessiva rispetto agli obiettivi perseguiti, poiché non vi era alcun rischio concreto per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico. La Corte ha stabilito che tali pratiche di sorveglianza invasiva hanno un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione e di assemblea pacifica.

Conclusioni

La Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 10 della Convenzione per la libertà di espressione e una violazione dell’Articolo 8 per il diritto alla privacy, condannando le autorità russe per l’uso non regolamentato della tecnologia di riconoscimento facciale nei confronti di manifestanti pacifici. Ha ritenuto che la mancanza di regole specifiche e di tutele contro l’abuso della tecnologia di sorveglianza rappresenti un’intrusione indebita nella vita privata dei cittadini, con potenziali effetti dissuasivi sulla partecipazione a manifestazioni pubbliche.

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