Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 38263/08
- Data della sentenza: 28/04/2023
- Stato Convenuto: Russia
- Oggetto: Art. 41 – Equa soddisfazione – Violazioni di Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 8 e Protocollo n. 1 – Obblighi di cooperazione – Supervisioni esecutive
Fatti
Il caso riguarda accuse mosse dalla Georgia contro la Russia per violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani durante il conflitto del 2008 in Georgia, particolarmente in Ossezia del Sud e nelle zone limitrofe. In una precedente sentenza del 2021, la Corte aveva riconosciuto violazioni multiple, includendo l’uccisione di civili, la distruzione di proprietà, la detenzione arbitraria e trattamenti inumani verso civili georgiani. La Georgia ha presentato un’istanza di risarcimento per danni morali in favore delle vittime identificate, vista l’assenza di collaborazione del governo russo nella procedura.
Motivazioni
La Corte ha riconosciuto che i fatti denunciati hanno comportato violazioni sistematiche dei diritti umani, includendo omicidi, torture e distruzioni deliberati e arbitrari. Ha ribadito che lo Stato convenuto aveva l’obbligo di cooperare nelle indagini e di fornire documentazione completa, obbligo non rispettato dalla Russia. Sulla base del principio di equità, la Corte ha deciso di concedere una compensazione economica per le vittime identificate, pur mantenendo una verifica rigorosa per determinare i beneficiari e le somme.
Conclusioni
La Corte ha stabilito una serie di risarcimenti per le vittime dei crimini confermati, destinando un risarcimento di 3,25 milioni di euro per le famiglie di almeno 50 vittime di omicidio. Sono stati concessi 2,7 milioni di euro per il trattamento inumano e la detenzione arbitraria di 166 civili e 640.000 euro per la tortura di 16 prigionieri di guerra georgiani. Infine, è stato riconosciuto un indennizzo di 115 milioni di euro per circa 23.000 cittadini georgiani privati del diritto al ritorno nelle proprie case. Tutti i risarcimenti saranno gestiti e distribuiti dallo Stato ricorrente sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.


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