- Numero di ricorso: 46852/21
- Sezione: Quarta Sezione
- Data della sentenza: 20/05/2025
- Stato Convenuto: Georgia
- Oggetto: Detenzione amministrativa e condanna di un attivista per aver portato legna a una manifestazione vietata per motivi di sicurezza
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243185
Fatti
Il ricorrente, A.M., è un attivista della società civile e membro fondatore del movimento Shame. L’8 e il 9 novembre 2020, durante manifestazioni contro i risultati delle elezioni parlamentari in Georgia e contro un coprifuoco imposto dal governo, A.M. è stato arrestato per aver tentato di portare legna a una veglia dimostrativa. Le autorità giustificarono l’intervento per motivi di sicurezza, sostenendo che in precedenti proteste la legna era stata usata come arma o accesa vicino agli edifici pubblici. Il ricorrente fu trattenuto in custodia per oltre 22 ore e poi condannato a una multa di 1.000 GEL per disobbedienza a un ordine legittimo della polizia.
Motivazioni
La Corte ha esaminato la causa ai sensi degli articoli 5, 6, 10 e 11 della Convenzione. Ha riscontrato una violazione dell’articolo 5 §1, affermando che la detenzione amministrativa del ricorrente non era esente da arbitrarietà, in quanto le autorità non avevano valutato la necessità individuale della misura né offerto un esame bilanciato della proporzionalità. I tribunali interni si sono limitati a constatare il rispetto dei limiti temporali della detenzione, senza accertare se fossero state adottate misure meno restrittive. Per quanto riguarda l’articolo 6 §1, la Corte ha ritenuto che il comportamento del giudice, che aveva chiesto alla polizia di fornire prove aggiuntive e rinviato brevemente il procedimento, non sollevasse dubbi legittimi sulla sua imparzialità. Il giudice agiva su base legale e il ricorrente ha avuto la possibilità di replicare alle nuove prove. In relazione agli articoli 10 e 11, il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato: l’interferenza nei diritti del ricorrente era giustificata dalla necessità di proteggere la sicurezza pubblica, considerata la possibilità concreta di uso improprio della legna in un contesto di tensione. Inoltre, il ricorrente avrebbe potuto partecipare alla manifestazione senza portare la legna.
Conclusioni
La Corte ha concluso all’unanimità per la violazione dell’articolo 5 §1, non riscontrando invece alcuna violazione dell’articolo 6 §1 e dichiarando manifestamente infondate le doglianze relative agli articoli 10 e 11. Ha riconosciuto al ricorrente 1.800 euro per danni non patrimoniali.


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