[CEDU] MUKHTARLI C. AZERBAIGIAN E GEORGIA – 39503/17

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 39503/17
  • Data della sentenza: 05/09/2024
  • Stato Convenuto: Azerbaigian, Georgia
  • Oggetto: Articolo 3 e Articolo 5 della Convenzione – Presunta sparizione, trattamento inumano e trasferimento illegale da parte della Georgia verso l’Azerbaigian – Violazione dei diritti di libertà personale e di vita privata

Fatti

Il ricorrente, giornalista investigativo e critico del governo azero, si trasferì in Georgia nel 2015 dopo presunti episodi di intimidazione e molestie da parte delle autorità azere. Il 29 maggio 2017, mentre camminava verso casa a Tbilisi, sarebbe stato rapito da individui in uniforme e trasferito forzatamente in Azerbaigian, dove fu arrestato con accuse di attraversamento illegale della frontiera. L’episodio fu seguito da numerose richieste da parte della moglie e del legale del ricorrente alle autorità georgiane per un’indagine approfondita, evidenziando gravi mancanze nei procedimenti investigativi, come la mancata identificazione dei responsabili e la limitata analisi delle prove video. La detenzione in Azerbaigian è stata successivamente prolungata con motivazioni ritenute dal ricorrente arbitrarie, e fu inoltre condotta una perquisizione del suo cellulare senza autorizzazione giudiziaria.

Motivazioni

La Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 3 sotto il profilo procedurale da parte della Georgia, a causa dell’inadeguata indagine sulle accuse di rapimento e maltrattamenti. La Corte ha osservato che le autorità georgiane non hanno compiuto sforzi sufficienti per accertare i fatti, nonostante le dichiarazioni di numerosi testimoni e le evidenze fornite dal legale del ricorrente. La Corte ha inoltre riscontrato una violazione dell’articolo 5 § 1 e 5 § 3 da parte dell’Azerbaigian, in quanto la privazione della libertà del ricorrente è stata giustificata in modo insufficiente dalle corti azere e non sono state fornite valide ragioni per la detenzione preventiva prolungata. Infine, la Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 8, in quanto le autorità azere hanno effettuato una perquisizione non autorizzata del contenuto del telefono del ricorrente, senza alcun controllo giudiziario che potesse verificare la legalità dell’operazione.

Conclusioni

La Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione da parte della Georgia per mancanza di un’indagine efficace, e una violazione degli articoli 5 § 1, 5 § 3 e 8 da parte dell’Azerbaigian. Ha ordinato alla Georgia di risarcire il ricorrente con 10.000 euro per danni morali e all’Azerbaigian di corrispondere 15.000 euro per danni morali e 2.500 euro per le spese processuali, oltre agli interessi in caso di ritardo nel pagamento.

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