Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 25189/21
  • Data della sentenza: 12/09/2024
  • Stato Convenuto: San Marino
  • Oggetto: Confisca di beni derivanti da reato – Giusto processo – Art. 1 Prot. 1

Fatti

Il ricorrente, cittadino italiano, è stato condannato a San Marino per riciclaggio di denaro, dopo che la Financial Intelligence Agency (FIA) aveva segnalato ingenti transazioni sospette nei conti bancari del ricorrente presso una banca di San Marino. Le autorità italiane avevano rivelato che tali somme derivavano da attività criminali legate a una rete di frodi fiscali nel settore vinicolo, miranti a evadere tasse in Italia e nell’Unione Europea tramite operazioni fittizie. Le indagini svelarono che i fondi trasferiti e occultati a San Marino erano di origine illecita, collegati ad associazioni criminali mafiose attive in Italia. Nonostante l’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio solo nel 2013, le autorità sammarinesi, facendo leva su normative preesistenti, processarono il ricorrente, sequestrando e poi confiscando oltre 6,8 milioni di euro, nonostante il ricorrente sostenesse l’insufficienza delle prove circa l’origine illecita dei fondi.

Motivazioni

La Corte Europea ha rilevato che il ricorrente aveva ricevuto adeguata informazione riguardo all’accusa e ha potuto preparare una difesa completa, pertanto respinge la denuncia di violazione dell’articolo 6 della Convenzione. Sotto il profilo della confisca, la Corte ha esaminato la proporzionalità e la legalità della misura alla luce dell’articolo 1 del Protocollo 1. Ha stabilito che la confisca del denaro del ricorrente fosse giustificata, in quanto basata su prove concrete che dimostrano l’origine illecita dei fondi legati a operazioni di frode fiscale e riciclaggio di denaro, già accertate in procedimenti italiani. La Corte ha confermato che, benché ingenti, le somme confiscate corrispondessero al profitto derivante dai reati e che il ricorrente non avesse provato la legittima origine dei fondi. Inoltre, i meccanismi procedurali offerti dal sistema giuridico di San Marino erano sufficienti per rispettare le garanzie di difesa.

Conclusioni

La Corte ha ritenuto la confisca proporzionata e conforme alla legge, e ha dichiarato che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo 1. La confisca mirava a prevenire l’utilizzo di fondi di origine criminale, contribuendo a tutelare l’interesse pubblico e la lotta al riciclaggio.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Commenti

commenta, correggi, suggerisci


Scopri di più da FONDAMENTA ETS

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere