Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 35271/19
- Data della sentenza: 2 maggio 2024
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Confisca – Patrimonio culturale – Tutela dei beni culturali – Convenzione di assistenza giudiziaria internazionale
Fatti
Il caso riguarda la confisca ordinata dalle autorità italiane nei confronti della statua antica di bronzo denominata ‘Victorious Youth’ o ‘Atleta di Fano’, scoperta da pescatori italiani nelle acque adriatiche nel 1964 e successivamente acquistata dalla J. Paul Getty Trust. La statua, risalente al periodo classico greco, è stata venduta negli anni ’70 a un rivenditore d’arte in Germania e, successivamente, acquistata dal Trust nel 1977 per 3,95 milioni di dollari. La statua è esposta presso il Getty Museum in California, ma l’Italia ha a lungo sostenuto che essa fosse parte del patrimonio culturale italiano e che fosse stata esportata illegalmente dal paese. A seguito di varie indagini e procedimenti giudiziari iniziati a partire dagli anni ’60, le autorità italiane hanno cercato di ottenere la restituzione della statua, ritenendo che fosse stata esportata illegalmente senza licenza di esportazione e senza il pagamento dei dazi doganali. Le prime indagini penali si sono concluse con l’assoluzione degli imputati per mancanza di prove sul fatto che la statua fosse stata scoperta in acque territoriali italiane. Tuttavia, negli anni successivi, ulteriori indagini e richieste di cooperazione internazionale hanno portato alla conferma che la statua era stata esportata illegalmente dall’Italia. Nonostante ciò, il Trust ha acquistato la statua, sostenendo di aver agito in buona fede e che non vi fossero rivendicazioni legittime da parte delle autorità italiane. Le autorità italiane hanno continuato i tentativi di recuperare la statua tramite procedimenti amministrativi e diplomatici, e nel 2007 hanno ottenuto un’ordinanza di confisca presso il Tribunale di Pesaro. La confisca è stata impugnata dai ricorrenti, i quali hanno sostenuto che la misura costituisse una violazione del loro diritto al pacifico godimento dei beni, in quanto garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Trust ha anche contestato la legittimità della confisca, argomentando che la statua non potesse essere considerata parte del patrimonio culturale italiano e che non esisteva una base legale sufficiente per l’ordinanza di confisca.
Motivazioni
La Corte ha rilevato che la confisca della statua era giustificata dalla necessità di tutelare il patrimonio culturale italiano e che l’Italia aveva agito in conformità con il suo ampio margine di apprezzamento nella protezione dei beni culturali. La Corte ha accertato che l’Italia aveva dimostrato, sulla base delle prove storiche e archeologiche, che la statua faceva parte del patrimonio culturale italiano e che l’esportazione era avvenuta in violazione delle leggi nazionali. La Corte ha sottolineato l’importanza del consenso internazionale sulla necessità di proteggere i beni culturali dall’esportazione illecita e di garantirne il ritorno al paese di origine. In particolare, la Corte ha riconosciuto che l’Italia non aveva superato i limiti del suo margine di apprezzamento nel valutare la rilevanza della statua per il proprio patrimonio culturale. Inoltre, la Corte ha stabilito che il Trust non poteva vantare una legittima aspettativa di mantenere la proprietà della statua, in quanto non aveva agito con la dovuta diligenza nell’acquisto del bene, essendo a conoscenza delle controversie legali relative alla sua provenienza. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la confisca fosse proporzionata all’obiettivo legittimo di proteggere il patrimonio culturale, in quanto la statua era stata esportata illegalmente dall’Italia senza la necessaria licenza. Nonostante le lungaggini procedurali e la mancanza di azioni concrete da parte delle autorità italiane per un certo periodo di tempo, la Corte ha confermato la legittimità della confisca.
Conclusioni
La Corte ha concluso che l’Italia non aveva violato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e che la confisca della statua era giustificata. La Corte ha confermato che la misura aveva lo scopo legittimo di recuperare un bene culturale appartenente allo Stato italiano e che il Trust non aveva agito con la dovuta diligenza nell’acquisto del bene. Di conseguenza, la Corte ha respinto le richieste dei ricorrenti di ottenere un risarcimento o il mantenimento della statua.


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